CASI RISOLTI – Esibizione green pass altrui

28 Gennaio 2022
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IL CASO

Si chiede di quali sanzioni amministrative e/o di quale reato risponde il soggetto che:

1) presenta (presumibilmente) al gestore di un pubblico esercizio green pass di altra persona, ma a controllo da parte degli operatori di Polizia Locale riferisce di non avere green pass al seguito;

2) presenta agli operatori di Polizia Locale green pass di altra persona, ma nel declinare le proprie generalità dichiara esattamente le proprie.

 

Il caso 1 presenta un problema di riscontri oggettivi. Siamo infatti di fronte a due soggetti portatori di un eventuale interesse che dichiarano una diversa situazione, non conosciuta dall’organo di polizia, dalla quale può derivare una responsabilità per un illecito penale e amministrativo per l’uno (sostituzione di persona o falsificazione/uso di atto falso e mancanza della certificazione) o amministrativo per l’altro (omesso controllo).

Cioè il gestore potrebbe volersi sottrarre alla responsabilità per non avere effettuato il controllo e il cliente, nel caso in cui avesse mostrato il pass di altra persona, potrebbe voler nascondere tale comportamento e preferire la sanzione amministrativa per non essere in possesso del pass.

In ogni caso, ove si accertasse l’uso di un pass altrui ricorrerebbe l’ipotesi delittuosa di cui all’articolo 494 del codice penale (sostituzione di persona). Tale accertamento deve trovare almeno dei riscontri testimoniali, anche relativi al nominativo diverso sul green pass, per avviare un procedimento penale.

Il caso 2 propone un altro problema, vale a dire quello relativo all’uso precedente del green pass. Nel momento in cui viene presentato all’organo di polizia e la persona ha declinato le proprie reali generalità spontaneamente, parrebbe trovarsi di fronte ad una azione non idonea ad integrare il reato di cui all’articolo 494 del codice penale (c.d. reato impossibile) e che potrebbe rappresentare un mero errore (ovviamente, se il soggetto fosse effettivamente titolare del proprio green pass), ovvero un ripensamento rispetto alla volontà precostituita di utilizzare il titolo altrui.

Tuttavia, il fatto che il soggetto sia stato controllato già all’interno del locale, presuppone che il gestore o suo delegato abbia effettuato il controllo sul green pass di persona diversa e tanto basta per integrare il reato di cui al citato articolo 494 del codice penale.

 

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