Il delitto di cui all’art. 544 ter C.P. e responsabilità del detentore
Il delitto di cui all’art.544 ter C.P., introdotto dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, art. 1, comma 1, prevede testualmente la condotta di chi «per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche».
Si tratta di una fattispecie avente natura di reato comune, che può essere, pertanto, integrata da chiunque, non solo e non necessariamente dal proprietario, e che tipizza condotte a forma libera.
La nozione di lesione, in particolare, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall’art. 582 cod. pen., implica comunque la sussistenza di un’apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell’animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva.
PER APPROFONDIRE