Il delitto di cui all’art. 544 ter C.P. e responsabilità del detentore

14 Febbraio 2022
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Il delitto di cui all’art.544 ter C.P., introdotto dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, art. 1, comma 1, prevede testualmente la condotta di chi «per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche».

Si tratta di una fattispecie avente natura di reato comune, che può essere, pertanto, integrata da chiunque, non solo e non necessariamente dal proprietario, e che tipizza condotte a forma libera.

La nozione di lesione, in particolare, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall’art. 582 cod. pen., implica comunque la sussistenza di un’apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell’animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva.

 

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PER APPROFONDIRE

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di Luca Ramacci

Il manuale è articolato in tre parti:
1) il ruolo della Polizia Giudiziaria nel contesto delle norme del vigente codice di procedura penale;
2) l’attività di Polizia Giudiziaria nell’ambito del procedimento penale;
3) l’applicazione specifica degli istituti giuridici, in precedenza esaminati, alla tutela dell’ambiente in generale e alle indagini in materia di: violazioni urbanistiche ed edilizie; violazioni delle norme sulla tutela del paesaggio e del territorio; inquinamento idrico; inquinamento da rifiuti; inquinamento da sostanze pericolose; inquinamento atmosferico; inquinamento da rumore; animali; delitti contro l’ambiente.

 

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