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Italia Oggi
15 Febbraio 2022
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Francesco Cerisano – Italia Oggi – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Niente vincoli per i progetti del Pnrr. I comuni non saranno costretti ad attendere l’assegnazione delle risorse dall’Ue per avviare la progettazione delle opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (con conseguenze immaginabili in termini di rallentamento dei progetti) ma potranno avvalersi della chance prevista dal decreto Sblocca cantieri del 2019 (art.1, commi 4 e 5, del dl 32/2019) che consente l’avvio delle procedure di affidamento della progettazione nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate. E’ uno dei chiarimenti più importanti contenuti nel quaderno operativo Anci (disponibile sul sito www.anci.it) che fa una ricognizione dello stato dell’arte sulle assunzioni di personale negli enti locali passando in rassegna le regole ordinarie sul reclutamento e quelle straordinarie introdotte con norme ad hoc per attuare i progetti del Recovery Plan. Il vademecum (che sarà illustrato oggi in un Webinar organizzato da Anci e Ifel in collaborazione con il Mef e con la Funzione pubblica) sgombra dunque il campo da uno dei dubbi che ha maggiormente paralizzato gli amministratori locali nelle ultime settimane. Ossia la possibilità di assumere personale, a valere sulle risorse Ue, per effettuare progetti e partecipare ai bandi del Pnrr senza limitazioni legate alla pre-esistenza di progetti già approvati. L’Anci conferma che per effetto della norma del dl 32/2019 nulla vieta ai comuni di affidare incarichi per progettare (a cominciare da semplici studi di fattibilità per partecipare a un bando del Pnrr) anche senza aver ancora avuto le risorse. L’importante, come richiesto dalla Corte dei conti, è che i comuni conoscano chiaramente le fonti di finanziamento dei progetti futuri per cui stanno affidando incarichi. I costi di tali incarichi di progettazione, come confermato dal Mef con la recente circolare n.4/2022 (si veda ItaliaOggi del 19 gennaio) potranno essere imputati a carico delle risorse del Pnrr. Il chiarimento dell’Anci risulta particolarmente significativo per sbloccare quei progetti fino ad ora incagliati anche a causa della “paura della firma” di molti dirigenti locali che hanno interpretato la circolare del Mef in senso restrittivo. Come se per partecipare ai bandi (si pensi per esempio a quelli in materia di rigenerazione urbana) gli enti dovessero essere già in possesso del progetto definitivo. In realtà per poter partecipare ai bandi, osserva l’Anci, basta molto meno, ossia uno studio di fattibilità che altro non è se non una semplice relazione che consenta agli enti di avere il Codice unico di progetto (Cup) da inserire nel progetto definitivo. Altro chiarimento molto rilevante riguarda l’elenco contenuto nella circolare n.4/2022 della Ragioneria dello stato che enumera i profili professionali che possono essere assunti dai comuni a valere sulle risorse del Pnrr. L’Anci ha chiarito che non si tratta di un elenco esaustivo. Con la conseguenza che, se i comuni dovessero aver bisogno di ulteriori profili, potranno individuarli nel quadro economico del proprio fabbisogno. E’ proprio la circolare del Mef a consentire tale chance là dove precisa, al terzo paragrafo, che i soggetti attuatori dei progetti debbano procedere alle assunzioni del personale sulla base del proprio fabbisogno necessario ad accelerare e a realizzare gli investimenti nei tempi previsti. Nulla vieta, dunque, secondo l’Anci, di poter assumere a tempo determinato un istruttore tecnico per attività specialistiche, ad esempio, di istruttoria delle procedure di esproprio previste dal progetto o di autorizzazioni ambientali o paesaggistiche se ciò fosse necessario alla realizzazione, nei tempi previsti, dell’intervento finanziato.Pnrr e personale, tutte le opportunita’ per gli enti locali
Riferimento normativo Disciplina Art. 1 dl 80/2021 e circolare Rgs n.4/2022 – Assunzioni a tempo determinato e incarichi di collaborazione a valere sulle risorse del Pnrr; – E’ stata eliminata l’autorizzazione preventiva del ministero titolare dell’intervento (di concerto con la Rgs) per le spese di personale inserite nei quadri economici – Resta sottoposta a verifica preventiva solo l’ammissibilità delle ulteriori spese di personale a carico del Pnrr, ossia delle spese diverse da quelle inserite nei quadri economici – Le assunzioni a termine a valere sulle risorse Pnrr sono considerate neutre rispetto alla verifica dei valori soglia definiti dal dm 17 marzo 2020 a condizione che si tratti spese che possono essere messe a carico del Pnrr. – Le spese per assistenza tecnica o per il funzionamento ordinario delle strutture amministrative interne degli enti attuatori, non potendo essere messe a carico del Pnrr, non possono beneficiare di questa neutralità e andranno quindi a impattare sui valori soglia del dm 17 marzo 2020 Art.31-bis dl 152/2021 -Assunzioni a tempo determinato a valere su proprie risorse di bilancio – Viene previsto un budget aggiuntivo per assunzioni di personale non dirigenziale con contratti di durata non superiore a 36 mesi – Tale budget aggiuntivo è pari alla media delle entrare correnti degli ultimi 3 rendiconti (al netto del Fcde) moltiplicata per una percentuale distinta per fascia demografica – Tali assunzioni non rilevano ai fini della determinazione dell’incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti (art.33 dl 34/2019) e non rilevano ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale a tempo determinato (art.1, comma 557-quater legge 296/2006) art.1, comma 562 della legge 234/2021 (Manovra 2022) Esclusione della spesa per assunzioni a tempo determinato delle province e delle città metropolitane dal tetto di spesa ex art.33 dl 34/2019