CASI RISOLTI – Guida con patente non convertita e con patente scaduta

Viene contestata la violazione art. 135, comma 14, Codice della Strada

17 Febbraio 2022
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IL CASO

1) Viene contestata la violazione art. 135, comma 14, Codice della Strada in quanto un soggetto albanese, residente in Italia da due anni, circolava con patente albanese senza aver chiesto la conversione. Successivamente, veniva accertato che il sunnominato era già stato sanzionato circa 6 mesi fa, per la stessa violazione (non pagata e non proposto ricorso). Oltre all’applicazione dell’art. 216, comma 6 codice della strada, la sanzione accessoria è il fermo amministrativo o il sequestro?

2) A seguito di controllo su strada, viene elevata contravvenzione per mancanza di patente di guida al seguito. Essendo scadute poi le tempistiche per l’esibizione del documento o per fornire informazioni in merito senza nessun riscontro (20 giorni), le indagini portano alla scoperta del fatto che la patente è scaduta ormai nel 2016. Viene quindi redatto d’ufficio verbale per articolo 126, comma 11, regolarmente notificato a mano, oltre ovviamente all’articolo 180, comma 8. Il soggetto, al momento della notifica, dichiara di non trovare più la patente, quindi non è possibile procedere alla sanzione accessoria del ritiro. Viene quindi unicamente notiziata la prefettura del fatto senza invio patente. Il soggetto dal giorno dopo continua abitualmente a circolare come nulla fosse; quindi, qualora si fosse in grado di fermarlo, è possibile applicare l’articolo 216 per guida con patente ritirata essendo il nostro Comando consapevole della notifica dell’articolo 126, nonostante la patente non sia stata fisicamente ritirata?

1) Sul punto l’articolo 216, al comma 6, dispone chiaramente che si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo per tre mesi. Nel caso di reiterazione (ovviamente della violazione dell’articolo 216), trova applicazione la confisca in luogo del fermo e pertanto solo in tal caso si procederà al sequestro del veicolo.

La reiterazione non riguarda la violazione che comporta l’applicazione della sanzione accessoria, cioè, non riguarda l’articolo 135, ma solo l’articolo 216.

Quindi, nel caso descritto nel quesito troverà applicazione la sanzione dell’articolo 216, comma 6, con il fermo per tre mesi; ove il conducente venga di nuovo sorpreso a circolare con patente ancora ritirata e non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione dell’articolo 216, comma 6, ricorrendo l’ipotesi di reiterazione specifica di cui all’articolo 8-bis della legge 689/81, troverà applicazione la confisca del veicolo, che, pertanto, dovrà essere sottoposto a sequestro amministrativo ex art. 213 codice della strada.

2) Non si conoscono approdi giurisprudenziali, ovvero indicazioni da parte della prassi ministeriale sul punto. Si è del parere che, stante l’evidente intento elusivo del titolare della patente, sia necessario, per prima cosa, procedere in maniera incisiva provvedendo a richiedere la consegna della patente ai sensi dell’articolo 650 del codice penale in un termine breve, ovvero la produzione di una denuncia di smarrimento o di furto.

Nel verbale per la violazione dell’articolo 126, comma 11, dovrà essere indicata la sanzione accessoria del ritiro della patente, dando atto che non è stata immediatamente ritirata in quanto la violazione è stata accertata d’ufficio e nel caso in cui la patente non sia prodotta (per inottemperanza, ovvero perché dichiarata smarrita o rubata) si trasmetterà il verbale, unitamente a una breve relazione, alla locale Prefettura dando atto del motivo per cui non è stata ritirata la patente (ovviamente, ove sia consegnata, si trasmetterà alla locale prefettura concludendo il procedimento).

Dal momento in cui il verbale e la richiesta di produzione della patente sono stati notificati, anche se non è stato consegnato il documento per inottemperanza, ovvero per dichiarato smarrimento o furto, la successiva circolazione determinerà l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 216, comma 6, anche se non vi è stato il materiale ritiro dell’abilitazione scaduta, almeno a parere di chi scrive.

Nel limite del possibile, sia nel verbale, sia nel provvedimento in cui si intima la consegna del documento, sia di persona nel caso di interlocuzione con il titolare della patente, sarà opportuno dare contezza delle conseguenze in caso di successiva circolazione anche senza che vi sia stato il ritiro materiale della patente.

 

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