Dalla conversione del Milleproroghe novità in materia di circolazione dei monopattini elettrici e proroga delle revisioni per le macchine agricole

21 Febbraio 2022
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Dalla conversione del Milleproroghe novità in materia di circolazione dei monopattini elettrici e proroga delle revisioni per le macchine agricole.

Disposizioni in corso di approvazione definitiva

 

Articolo 10 – (Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili)

1-quater. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 75-bis è sostituito dal seguente:

«75-bis. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024»;

b) il comma 75-terdecies è sostituito dal seguente:

«75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:

a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;

b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi».

 

Articolo 11- (Proroga di termini in materia di transizione ecologica)

omissis

5-ter. Al fine di sostenere la continuità dell’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:

a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022;

b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023;

c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024;

d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.