Legittima la scelta dell’ente di porre in disponibilità l’agente di polizia locale che abbia perso la qualifica di P.S.

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

22 Febbraio 2022
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La perdita della qualifica di agente di pubblica sicurezza, giustifica la messa in disponibilità del dipendente, impossibilitato ad essere ricollocato in altre funzioni, in ragione della sua qualifica di istruttore direttivo non essendoci altre posizioni vacanti nell’ente. D’altra parte, il fatto che in un comune di piccole dimensioni, si era in presenza dell’unico dipendente addetto alla polizia locale, l’avvenuta perdita della qualifica di agente di pubblica sicurezza aveva reso la sua prestazione non più consona alle esigenze funzionali del Comune, dovendo quest’ultimo, per garantire il suddetto servizio ausiliario, connaturato al ruolo di agente di polizia municipale e da questo non separabile, avrebbe dovuto procedere all’assunzione di altra unità. Con queste motivazioni la Cassazione (sentenza n.5241/2022) ha respinto in via definitiva il ricorso dell’agente di polizia locale collocato in disponibilità ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001.

 

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