Nella valutazione per il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia prevalgono i beni giuridici della della sicurezza e dell’ordine pubblico

Commento di Gabriele Mighela

24 Febbraio 2022
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L’univoca giurisprudenza del Consiglio di stato confermata nella sentenza n. 7967 del 30 novembre 2021  della Sez. III  ha ribadito l’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all’ottenimento ed alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e di cui all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 ).
Infatti, l’Amministrazione, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del Tulps, può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta”, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi .

In questa valutazione prettamente discrezionale possono essere apprezzati, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, anche fatti o episodi privi di rilievo penale, purché la considerazione che se ne renda non sia irrazionale e sia motivata in modo congruo.
La ragione di questa ampia latitudine del raggio valutativo dell’amministrazione rimanda al fatto che la misura in materia di armi è priva di intento sanzionatorio o carattere punitivo, essendo connotata da natura essenzialmente cautelare e concepita, dunque, in un’ottica preventiva di possibili abusi, ovvero a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati .
Corollario dei suddetti principi è che la valutazione fatta dall’Amministrazione deve essere sorretta da una motivazione che dia adeguato conto degli elementi concreti che, mettano in seria discussione le garanzie di buona condotta nella detenzione e nell’uso delle armi fornite dall’interessato.