Niente previdenza complementare agli ausiliari del traffico con i proventi del CDS

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

8 Marzo 2022
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All’ausiliario del traffico, anche qualora il Sindaco gli abbia conferito le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, non appartiene al corpo della Polizia Locale, né può essere titolare di tutte le funzioni in materia di polizia stradale previste per il personale della polizia municipale, essendo incaricato solo dell’espletamento di uno specifico servizio di polizia stradale. Pertanto, non appartenendo al Corpo di polizia municipale, non può essere destinatario delle disposizioni di previdenza integrativa, a valere una parte dei proventi delle sanzioni al codice della strada, destinata solo al personale appartenente a Corpo di polizia locale. Sono queste le conclusioni contenute nella deliberazione n.24, depositata il 2 marzo, della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna.

La domanda del Sindaco

Un sindaco ha chiesto ai magistrati contabili se, il personale assunto dal Comune con un profilo riconducibile alla figura di “ausiliario del traffico” e al quale con provvedimento sindacale sono attribuite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta possa essere considerato facente parte del Corpo di Polizia locale e, quindi, possibile destinatario di misure di previdenza integrative a valore sull’art. 208 del Nuovo Codice della Strada.

I dipendenti appartenenti alla Polizia Locale

Evidenzia il Collegio contabile come, la legge quadro n.65/86, abbia fissato i lineamenti fondamentali dell’assetto ordinamentale e organizzativo degli appartenenti alla polizia locale, prevedendo che i comuni per l’esercizio di funzioni di polizia locale possono organizzare un servizio di polizia municipale ed istituire il Corpo di polizia municipale di norma articolato in un responsabile del Corpo (comandante), addetti al coordinamento e controllo (ufficiali e sottufficiali) ed operatori (vigili) con dotazioni organiche nelle diverse qualifiche tali ad assicurare la funzionalità ed efficienza del Corpo. Il personale della polizia municipale riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 del codice penale esercitando una pubblica funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della p.a. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Inoltre, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita oltre alle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza anche quelle di polizia stradale di cui all’art 11 del codice della strada.

La figura dell’ausiliare del traffico

Precisata la cornice legislativa sul personale appartenente alla polizia locale, il Collegio contabile passa a esaminare la figura dell’ausiliare del traffico. Quest’ultimo profilo è stato istituito dalle legge n.127/97 che all’art. 17, comma 132, ha autorizzato gli enti locali conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione e il successivo comma 133 estende tali funzioni anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. In seguito il d.l. n.76/2020 ha aggiunto l’art. 12-bis al nuovo codice della strada, trasferendo nella sede più naturale la figura dell’ausiliario del traffico e della sosta. La nuova disposizione ha previsto che uno specifico servizio di polizia stradale, ossia le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto di affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, possano essere conferite con provvedimento nominativo del sindaco a dipendenti comunali, a dipendenti delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi, al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, previo superamento di adeguata formazione e assenza di precedenti o pendenze penali; durante lo svolgimento dell’attività tale personale riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Gli ausiliari del traffico, sono figure diverse dalla polizia municipale che, incaricate dal sindaco, collaborano e coadiuvano il personale della polizia municipale con compiti limitati all’inosservanza dei limiti temporali di sosta, inosservanza dell’obbligo di pagamento e di azionamento del dispositivo controllo, inosservanza della segnaletica stradale nei contesti urbani definiti dalla disposizione normativa.

La destinazione dei proventi per violazione del cds

Le disposizioni dell’art.208 del cds contengono un parziale vincolo di destinazione per i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti agli enti locali per le violazioni previste dallo stesso codice della strada, prevedendo al comma 4 che una quota pari al 50% degli stessi sia destinata oltre che, in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente (lettera a) ed al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (lettera b) ad altre finalità indicate nella lettera c) e connesse tra l’altro “… a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12 … .

Il riferimento è ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale e di polizia municipale nell’ambito dei territori di competenza e la destinazione avviene annualmente con provvedimento della giunta comunale. Pertanto, da un punto di vista contabile la previsione di vincoli di destinazione di entrate per loro natura aleatoria e incerta nell’ammontare realizza altresì la finalità di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli enti evitando la destinazione delle predette entrate a spese correnti.

La risposta alla domanda

In ragione delle finalità perseguibili con i proventi del codice della strada, nonché la natura del fondo che gli stessi vanno a costituire, ossia speciale e ad utilizzo vincolato a cautela degli equilibri di bilancio, portano ad escludere la possibilità di qualsivoglia interpretazione estensiva del campo di azione da parte degli enti locali per l’utilizzo dei proventi al di là dello stretto dettato normativo.

Pertanto, gli ausiliari del traffico, assunti a tempo indeterminato, non sono riconducibili al personale appartenente alla Polizia Locale, anche nel caso in cui il Sindaco abbia loro assegnato le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta. Ciò conduce ad escludere come tale personale non potrà essere destinatario di disposizioni di previdenza integrativa prevista solo per beneficiari ben individuati dalla legge e nella fattispecie per il personale del Corpo di polizia municipale.

 

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