Il concorso tra la contravvenzione di cui all’art. 674 cod. pen. e la disciplina in tema di inquinamento atmosferico
La problematica interpretativa relativa alla applicabilità o meno dell’art. 674 cod.pen. stante l’introduzione, nel d.lgs. 152\06, dell’art. 272-bis relativo alle emissioni odorigene, qualora si disponga di un’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione provinciale che indica limiti specifici per tali emissioni deve essere risolta in senso positivo.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, ritiene configurabile il reato di cui all’art. 674 cod. pen. nel caso in cui, pur nel rispetto dei limiti imposti, le emissioni superino la normale tollerabilità, ritenendo tale evenienza dimostrata dalle dichiarazioni
assunte nel corso delle indagini dai residenti nelle zone limitrofe allo stabilimento, indicative di fenomeni, tra i quali si segnalano la presenza di forti odori nauseabondi e di grossi sciami di mosche, direttamente percepiti dalla polizia giudiziaria nel corso dei sopralluoghi.
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