CASI RISOLTI – Approvazione od omologazione degli apparecchi per il controllo della velocità

A seguito di notifica di un verbale, accertato con apparecchiatura autovelox un cittadino ha proposto ricorso al Giudice di Pace. 

5 Luglio 2022
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IL CASO

A seguito di notifica di un verbale, accertato con apparecchiatura autovelox 104/C2 installata all’interno di una postazione fissa per il rilevamento automatico delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, regolarmente segnalata e per la quale è stato rilasciato il previsto decreto dalla locale Prefettura, un cittadino ha proposto ricorso al Giudice di Pace. 

Il ricorrente sostiene che il verbale deve essere annullato perché l’apparecchiatura da noi utilizzata non è omologata ma soltanto approvata dal MIT.

Il problema dell’omologazione o approvazione dei dispositivi di controllo della velocità risale nel tempo e periodicamente torna alla ribalta delle cronache, per lo più a seguito di sentenze di merito. Di recente, invece, la questione dell’omologazione ha trovato un ulteriore rilancio da parte degli organi di informazione che hanno diffuso la sentenza n. 8964/2022, riportando che la Cassazione avrebbe stabilito che l’approvazione non è sufficiente, ma che sarebbe necessaria l’omologazione.

In verità la Cassazione non si è occupata di tale aspetto. Infatti, i giudici non hanno preso in considerazione l’approvazione o l’omologazione, ma hanno semplicemente confermato che le apparecchiature devono essere sottoposte alle verifiche periodiche di taratura e di funzionalità. Poi è vero che nel richiamare altre sentenze ha usato il termine omologazione, ma non ha stabilito che sia illegittimo l’uso degli strumenti approvati.
Si osservi, quanto alla difesa che dovrà essere predisposta, che l’articolo 142, comma 6, è rimasto invariato nel tempo e prevede ancora oggi che fonte di prova siano le apparecchiature debitamente omologate, ma sta di fatto che se è vero che le tesi dei ricorrenti fanno riferimento a tale comma, è altresì vero che esistono altre norme di pari rango, successive nel tempo, che ammettono l’impiego di apparecchi automatici debitamente approvati od omologati.

Art. 201, comma-ter: “Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1”. 

E così anche l’articolo 45 del codice della strada pone sullo stesso pari l’approvazione e l’omologazione, come anche l’articolo 345 del regolamento di attuazione del codice della strada.

Stesso dicasi dell’articolo 4 del decreto legge 121/2002, anche esso successivo alla formulazione dell’articolo 142 comma 6; il decreto stabilisce che “Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai  sensi dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Quindi, basterebbe solo il richiamo agli effetti della successione delle leggi nel tempo e che, nonostante tali norme siano in vigore ormai da un trentennio, ad oggi gli unici apparecchi ad essere utilizzati da qualsiasi organo di polizia stradale sono solamente approvati, proprio perché non esiste una norma alla quale possa fare riferimento l’omologazione.
Quindi da tempo si fa un gran parlare del fatto che tutte le apparecchiature usate per l’accertamento delle violazioni e in particolare quelle per il controllo della velocità devono essere omologate, mentre oggi sono impiegati strumenti sottoposti alla procedura dell’approvazione. Alcuni giudici di merito hanno accolto i ricorsi basati su tale assunto.
La tesi è però infondata, tanto che la questione è stata chiarita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare, onde sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, il 13 agosto 2010, con l’entrata in vigore della legge 29 luglio 2010, n. 120, il legislatore ha riordinato la materia modificando l’articolo 201, comma 1-ter, nel senso che “Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. omissis”.
Tutti gli apparecchi e i dispositivi sono soggetti ad approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Questo perché, non essendo previsto un disciplinare tecnico di riferimento, non si può procedere all’omologazione (cioè dichiarare conforme l’apparecchio al disciplinare), ma solo all’approvazione, procedimento non diverso da quello di omologazione e di competenza, in ogni caso, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La questione non è certo nuova ed era già stata posta all’allora Ministero dei Lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), il quale, nell’occasione in tema di omologazione/approvazione dei parcometri emanò una specifica circolare, peraltro pubblicata nella Gazzetta ufficiale (n. 2233 del 7 luglio 1994 – G.U. n. 167 del 19 luglio 1994). Proprio in ordine alla asserita mancanza del decreto ministeriale relativo alle caratteristiche, modalità costruttive, procedura di omologazione e criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, precisò, testualmente, che già “la precedente normativa (regolamento di esecuzione del codice del 1959) prevedeva per la commercializzazione e l’utilizzo delle suddette apparecchiature e dispositivi segnaletici, l’approvazione od omologazione delle stesse da parte del Ministero competente e che in base alla suddetta normativa sono state rilasciate omologazioni ed approvazioni fino alla data del 31/12/1992 (data ultima di vigenza del codice del 1959)”. Continua il Ministero precisando ulteriormente che, considerato che a tutt’oggi (cioè alla data di emanazione della circolare) non è stato possibile procedere alla individuazione delle caratteristiche e modalità costruttive dei dispositivi di controllo di durata della sosta e delle caratteristiche tecniche dei dispositivi segnaletici, e quindi alla emanazione di nuovi decreti di approvazione degli stessi, attesa la necessità di consentire la commercializzazione dei dispositivi per il controllo della sosta già omologati, si mantiene efficacia alle disposizioni in precedenza emanate. Del resto, proprio l’articolo 406, comma 2, del regolamento di esecuzione espressamente dispone che, fino alla emanazione dei decreti previsti dal citato articolo 7, comma 5, resta in vigore la previgente normativa e, nelle more dei decreti previsti, si applica il precedente regolamento per l’approvazione delle singole apparecchiature di controllo di durata della sosta e dei singoli dispositivi segnaletici. Chiude la circolare affermando che per la procedura da seguire si deve fare riferimento a quanto previsto dall’articolo 192 regolamento di esecuzione codice del 1992.

In applicazione di questi principi e seguendo le procedure dell’articolo 192 reg. es. sono state rilasciate le approvazioni di tutti dispositivi di controllo di durata della sosta e di tutti gli apparecchi per il controllo della velocità, ovvero per il controllo del rispetto delle prescrizioni semaforiche.
Sempre in tema di apparecchiature per i controllo, l’articolo 45 del codice della strada recita che “Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”.
In relazione all’articolo 45 del codice della strada, l’articolo 192 del regolamento disciplina in termini generali l’omologazione e l’approvazione dei dispositivi per il controllo e la regolazione del traffico. La modalità con la quale viene avviata la procedura di omologazione o approvazione è in pratica la stessa, per cui l’interessato deve presentare domanda, in carta legale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indirizzandola all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull’oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l’elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l’utilità e l’efficienza dell’oggetto di cui si chiede l’omologazione o l’approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso.

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell’avvenuto versamento dell’importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell’articolo 405 del regolamento. L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento o l’approvazione, e ne omologa o approva il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L’interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell’istruttoria amministrativa di omologazione (o approvazione) e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tuttavia, quando si tratta di richiesta relativa ad elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura predetta ed è questo il caso degli apparecchi per il controllo della durata della sosta.
Si aggiunga poi che lo stesso Ministero dell’interno, in riferimento agli apparecchi per il controllo delle intersezioni semaforiche ha sostenuto che “Circa la asserita differenza tra approvazione ed omologazione, essa non sussiste; infatti nell’art. 192 del d.P.R. n. 495/1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) i due termini sono usati come sinonimi.

Tutti i dispositivi, le apparecchiature, i mezzi tecnici per il controllo e la regolazione del traffico, nonché l’accertamento e il rilevamento automatico delle infrazioni, sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei Trasporti; si può parlare di omologazione qualora, nella procedura di approvazione, si faccia riferimento a norme unificate o a precise direttive europee” (circolare n. 9 prot. n. M/2413/12 del 22 marzo 2007, nonché circolare prot. n. 4446 del 01/08/2012).
In buona sostanza, in assenza di un decreto che fissi le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione ed i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi, in applicazione dell’articolo 406, comma 2 del regolamento che rinvia alle eventuali precedenti disposizioni in materia, mai emanate, si procede ai sensi dell’articolo 192, comma 3 con l’approvazione del prototipo, secondo le procedure previste per l’omologazione.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che è l’unico organo competente sia per l’emanazione dei disciplinari tecnici per l’omologazione, sia per le necessarie verifiche tecniche, sia anche per l’approvazione degli apparecchi, ha ritenuto che l’omologazione sia del tutto corrispondente nella sostanza all’approvazione e tanto è stato reso oggi ancora più chiaro nell’articolo 201, comma 1-ter, norma speciale e successiva rispetto all’articolo 142 del codice della strada, in quanto l’articolo 201, commi 1-bis e 1-ter fanno specifico riferimento agli apparecchi per la misurazione della velocità che possono funzionare senza la presenza degli organi di polizia, mentre l’articolo 142 si riferisce, in genere, agli accertamenti relativi al superamento dei limiti di velocità, anche eseguiti con strumenti o in situazioni che non consentono di operare senza la presenza degli agenti.
Più di recente il Ministero ha chiarito sul sito istituzionale, ribadendo quanto già la legge dispone e in linea con i precedenti pareri di pari oggetto, che: “omissis, In particolare, molti quesiti si riferiscono alla presunta criticità della mancata omologazione di tutti i sistemi di misurazione della velocità, sia istantanea sia media, che sono approvati, ma la problematica riguarda anche le altre tipologie di dispositivi finalizzati al sanzionamento automatico di altre violazioni del Codice della Strada, come le telecamere di controllo degli ingressi nelle zone a traffico limitato (ZTL) o i sistemi di accertamento della violazione del semaforo rosso.
La materia è disciplinata dall’art. 45, comma 6, del vigente Codice della Strada che trova la sua attuazione nell’art.192 del Regolamento di esecuzione.
In tali articoli, che costituiscono l’impianto generale di riferimento, la terminologia usata dal legislatore porta inequivocabilmente a sostenere la totale equivalenza delle procedure di approvazione e di omologazione, laddove i due vocaboli vengono utilizzati sistematicamente in correlazione tra loro, uniti dalla congiunzione coordinativa “od”, in funzione di creare un’alternativa tra le due parole.

Tra l’altro, l’art.192 del Regolamento di esecuzione, al comma 1, nel definire la procedura da osservare per l’ottenimento dell’autorizzazione alla commercializzazione del prodotto, precisando che “Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione …”, manifesta così la perfetta equivalenza dei due termini.
In generale le procedure tipo per l’omologazione/approvazione di dispositivi/sistemi di rilevazione d’infrazioni, previste dal richiamato art. 45, comma 6, del vigente Codice della Strada e regolate dall’art. 192 del citato Regolamento, si basano su un’istruttoria tecnico-amministrativa, identica sia per l’omologazione sia per l’approvazione, svolta da questo Ufficio, tesa a valutare la validità, l’efficacia e l’efficienza del prodotto e la sua conformità alle norme tecniche nazionali e comunitarie, vigenti al momento dell’esame.
Una volta acquisite e verificate tutte le certificazioni necessarie, viene richiesto il parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato, che si pronuncia sul dispositivo/sistema proposto, valutandone l’efficienza tecnica e l’idoneità a svolgere la funzione per la quale è richiesta l’approvazione/omologazione. In caso di esito favorevole, viene emanato un decreto dirigenziale che autorizza il titolare della richiesta alla commercializzazione dei diversi esemplari del dispositivo/sistema, da produrre in conformità al prototipo depositato all’atto della richiesta di omologazione o approvazione.
La differenza tra un procedimento di omologazione e uno di approvazione è da ricercarsi unicamente nel fatto che per il primo esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo/sistema, mentre per il secondo manca tale riferimento. Ciò non significa che nel caso dell’approvazione non si seguano procedure standardizzate e non vengano verificate le funzionalità e i requisiti dei medesimi dispositivi, in modo omogeneo.

Pertanto, una volta approvati, i dispositivi possono essere utilizzati per l’accertamento delle violazioni, parimenti a quelli omologati.
Nel caso specifico dei sistemi di misurazione della velocità, in mancanza di una specifica norma tecnica di riferimento che definisca i loro requisiti e le loro caratteristiche, questo Ufficio, dall’inizio della propria attività di settore e ancora attualmente, provvede alla loro approvazione; pertanto, tutti i sistemi di misurazione della velocità installati e utilizzati dagli organi di polizia per l’accertamento delle violazioni, sono soggetti ad “approvazione”.

Le procedure finalizzate all’approvazione dei misuratori di velocità sono attualmente definite dal D.M. n. 282 del 13/06/2017, emanato in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 18/06/2015, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 45, comma 6 del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
L’art. 1 del D.M. n. 282/2017 riporta proprio “nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione… si procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del decreto sopra richiamato”, a conferma che per i misuratori di velocità, ancora oggi, ci si debba necessariamente riferire al termine “approvazione”.
Tale accuratezza, e la conseguente regolarità dell’accertamento del superamento del limite di velocità consentito, nei limiti della tolleranza prevista dalla norma primaria, è invece garantita dalle prove di funzionalità e di taratura, che vengono richieste per l’ottenimento dell’approvazione, e dalle successive verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura, come definite nell’allegato tecnico al D.M. n. 282/17, art. 3.
Anche in riferimento alle diposizioni contenute nell’art. 201, c. 1-bis del Codice della Strada, relativo ai casi in cui non è necessaria la contestazione immediata e che disciplina i sistemi di accertamento automatico delle violazioni non si distingue tra approvazione e omologazione, a conferma del fatto che sotto il profilo giuridico sono assolutamente equivalenti.
Inoltre, lo stesso art. 345 del Regolamento “Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità”, attuativo dell’art.142 del Codice della Strada, indica espressamente al comma 2 che “Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero…”.
In conclusione, per quanto detto sopra, i decreti di approvazione dei diversi sistemi di regolazione e controllo della circolazione e, in particolare, dei sistemi di misurazione della velocità, sono tecnicamente validi ed efficaci ai fini dell’accertamento del superamento del limite di velocità e della contestazione della relativa infrazione.”

Fonte: www.mit.gov.it