Gestione delle multe stradali
Anac ricorda che la stazione appaltante, nel definire i requisiti tecnici e professionali dei concorrenti, vanta un margine di discrezionalità che gli consente di definire criteri ulteriori e più stringenti rispetto a quelli previsti dalla norma ma sempre nel rispetto del limite della proporzionalità e della ragionevolezza, oltre che della pertinenza e congruità rispetto all’oggetto dell’appalto.
La stessa Autorità, nella delibera n. 830 del 27 luglio 2017, ha stabilito che “i bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore e parametrati all’oggetto complessivo del contratto di appalto”.
Il consiglio Anac ritiene quindi che l’operato della stazione appaltante risulti non conforme alla normativa di settore ed alle indicazioni della lex specialis di gara avendo formulato un’interpretazione della clausola inerente i requisiti di capacita tecnico – professionale eccessivamente restrittiva della concorrenza e sproporzionata rispetto alle specifiche peculiarità dell’oggetto di gara.
La delibera
Fonte: www.anticorruzione.it