Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest non può sempre essere considerato reato

Approfondimento di Cino Augusto Cecchini

21 Luglio 2022
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Nella sentenza della Quarta Sezione della Corte di Cassazione, depositata il 10 giugno 2022, è stato mandato assolto l’imputato che si era rifiutato di sottoporsi all’accertamento mediante apparecchiatura alcoltest, a seguito di un controllo effettuato quando si trovava alla guida di un veicolo durante il quale gli operatori di polizia stradale avevano rilevato presenza di alito vinoso, equilibrio precario, difficoltà di espressione e una eccessiva sudorazione.

Gli organi di P.G. lo avevano sollecitato a recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale per l’espletamento del test alcolemico, ma si rifiutava.

Perché l’imputato è stato assolto?

Ha affermato la Corte di Cassazione che la possibilità di procedere, su richiesta della Polizia stradale, all’accertamento del tasso alcolemico in ambito sanitario è subordinata dalla legge all’esistenza di due presupposti ben precisi, essendo rigorosamente circoscritta al caso di:

1) soggetti coinvolti in incidenti stradali;

2) gli stessi soggetti siano abbisognevoli di cure mediche (vedasi all’uopo Sez. 4, n. 21885 del 06/04/2017, Rv. 270004).

Ne consegue che tali due condizioni sono tassative e devono ricorrere congiuntamente, come risulta inequivocabilmente dal tenore testuale della norma.

Nel caso in esame ricorreva sicuramente la prima delle condizioni appena indicate ma non certo la seconda, perché dall’apparato giustificativo della pronuncia della Corte d’Appello non risultava che l’imputato avesse avuto la necessità di sottoporsi a cure mediche.

La richiesta di accedere alla struttura sanitaria non era stata quindi determinata da esigenze di carattere diagnostico-terapeutico, ma esclusivamente di accertamento probatorio, connesse alla necessità di non “disperdere la prova del reato”.

Morale: imputato assolto e lavoro della Polizia Stradale buttato alle ortiche!

Quindi per evitare accadimenti di tale fatta, nei servizi di polizia stradale l’etilometro deve sempre essere pronto all’uso.

 Il caso

Una Corte di Appello, in riforma della sentenza di un Tribunale del Distretto, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un uomo per intervenuta prescrizione del reato di cui all’articolo 186, comma 7, C.d.S., poiché si era rifiutato di sottoporsi ad accertamento mediante apparecchiatura alcoltest, a seguito di controllo mentre era alla guida di un veicolo durante il quale si rilevavano presenza di alito vinoso, equilibrio precario, difficoltà di espressione ed eccessiva sudorazione.

Sottoposto a controllo di P.G., mentre si trovava alla guida dell’auto, risultava avere evidenti sintomi afferenti allo stato di ebbrezza. Era quindi accompagnato presso la propria abitazione affinché recuperasse la patente e poi condotto presso gli uffici di P.G. ai fini dell’identificazione.

Gli organi di P.G. lo sollecitavano a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale per l’espletamento del test alcolemico, ma si rifiutava.

L’uomo, a mezzo del proprio difensore, ricorreva per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.

Violazione di legge con riferimento all’omessa dichiarazione di prescrizione della sospensione della patente di guida e della confisca. Deduceva il ricorrente che era spirato anche il termine di prescrizione delle sanzioni accessorie al reato.

Violazione di legge in ordine all’omessa revoca della confisca.

Osservava l’imputato che, in tema di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, il giudice di appello, il quale dichiari l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può confermare la statuizione relativa alla confisca del veicolo prevista dal C.d.S., allorquando l’impugnazione abbia investito il punto della decisione concernente la responsabilità penale ed il fatto-reato non sia stato definitivamente accertato.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in luogo della pronunzia di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Rilevava il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata si era risolta in mere argomentazioni di stile e doveva essere ritenuta sostanzialmente inesistente.

In particolare, la Corte di merito non aveva risposto al rilievo difensivo secondo cui il rifiuto da parte di un conducente di un autoveicolo di recarsi nel più vicino ospedale per effettuare il test alcolimetrico, in assenza di incidente stradale non integra la contravvenzione di cui all’articolo 186, comma 7, C.d.S. non ricorrendo nessuna delle ipotesi di rifiuto considerate specificamente dai commi 3, 4 e 5 di cui alla medesima disposizione (40758/2017).

Deduceva altresì che il Giudice a quo non aveva fornito risposta alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’articolo 131bis c.p., per cui anche sotto tale profilo la motivazione doveva ritenersi inesistente.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca.

Osservava l’imputato che non ricorreva nessuna delle previsioni di cui all’articolo 186, commi 3, 4 e 5, C.d.S. per disporre la confisca e che la Corte territoriale non aveva fornito nessuna argomentazione, per confutare il relativo rilievo difensivo.

 

COSA HA DETTO LA CORTE DI CASSAZIONE

Cass. Pen. Sez. IV, ud. 2 dicembre 2021 (dep. 10 giugno 2022), n. 22627

I Giudici della Corte di Cassazione hanno considerato la doglianza formulata col terzo motivo di ricorso – prima parte – fondata.

L’articolo 186, comma 5, C.d.S. prevede testualmente la possibilità di procedere all’accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie ivi indicate esclusivamente “per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche”.

Pertanto, la possibilità di procedere, su richiesta della Polizia stradale, all’accertamento del tasso alcolemico in ambito sanitario è subordinata dalla legge all’esistenza di due presupposti ben precisi, essendo rigorosamente circoscritta al caso di: 

1) soggetti coinvolti in incidenti stradali;

2) gli stessi soggetti siano abbisognevoli di cure mediche (Sez. 4, n. 21885 del 06/04/2017, Rv. 270004).

Ne consegue che tali due condizioni sono tassative e devono ricorrere congiuntamente, come risulta inequivocabilmente dal tenore testuale della norma.

Per quanto attiene, in particolare, al presupposto inerente alla sottoposizione a cure mediche, occorre osservare che l’articolo 186, comma 5, C.d.S. delinea una oggettiva condizione di affidamento del soggetto al personale medico per l’apprestamento di cure, nel contesto della quale colloca l’accertamento del tasso alcolemico, a fini probatori, onde da tale presupposto non può in alcun modo prescindersi (Sez. 4, n. 37395 del 29/05/2014).

Nel caso in esame ricorreva sicuramente la prima delle condizioni appena indicate, perché dalla motivazione della sentenza impugnata si evinceva che si era effettivamente verificato un incidente stradale, ascrivibile alla condotta di guida dell’imputato. Ma la seconda condizione non ricorreva, perché dall’apparato giustificativo della pronuncia in esame non risultava che l’imputato avesse necessità di sottoporsi a cure mediche. Il Tribunale, infatti, precisava che gli organi di P.G. non disponevano dell’etilometro, per cui erano impossibilitati a sottoporlo ad alcoltest (aspetto sul quale non v’è diversa indicazione nella sentenza impugnata). Da qui la richiesta, rivolta all’imputato dagli operanti, di recarsi presso la vicina struttura sanitaria, per sottoporsi al test alcolemico.

Dunque, la richiesta di accedere alla struttura sanitaria non era stata determinata da esigenze di carattere diagnostico-terapeutico, bensì esclusivamente di accertamento probatorio, connesse alla necessità di non “disperdere la prova del reato”, come esplicitamente hanno ammesso i Giudici di merito. Si esulava, dunque, dalla previsione dell’articolo 186, comma 5, C.d.S. poiché mancava uno dei presupposti cui la predetta norma subordina, come sopra esposto, la praticabilità dell’accertamento del tasso alcolemico in ambito sanitario e, cioè, la sottoposizione a cure mediche. Ne derivava che la richiesta rivolta dagli operanti al conducente era illegittima e dunque il rifiuto, da parte di quest’ultimo, di ottemperarvi era penalmente irrilevante.

Si era, infatti, correttamente evidenziato, in giurisprudenza, come, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’articolo 186, comma 7, C.d.S., è necessario che il conducente rifiuti non l’accertamento del tasso alcolemico sic et simpliciter ma l’accertamento così come tassativamente previsto dai commi richiamati nella norma che descrive la condotta tipica (Sez. 4, n. 21192 del 14/03/2012, Rv. 252736, in tema di rifiuto di essere accompagnato presso il più vicino ufficio o comando per sottoporsi a test alcolemico; vedi anche Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 280953, in fattispecie analoga di rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale).

Gli Ermellini hanno evidenziato che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

 

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