CASI RISOLTI – Carta europea della disabilità e rilascio dell’autorizzazione e contrassegno di parcheggio per disabili

Con la disability card il cittadino può ottenere il permesso disabili per entrare in ZTL?

8 Agosto 2022
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IL CASO

Con la disability card il cittadino può ottenere il permesso disabili per entrare in ZTL?

La disability card sostituisce i certificati della commissione medico legale?

In caso di presentazione allo sportello, il cittadino con disability card deve essere invitato a produrre i certificati previsti?

 Occorre premettere che possono ottenere la carta europea della disabilità:

  • invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%;
  • invalidi civili minorenni;
  • cittadini con indennità di accompagnamento;
  • cittadini con certificazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • ciechi civili;
  • sordi civili;
  • invalidi e inabili ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222;
  • invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%;
  • invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica;
  • inabili alle mansioni ai sensi della legge 11 aprile 1955, n. 379, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, e inabili ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.

Tra questi soggetti hanno invece diritto di ottenere l’autorizzazione e il relativo contrassegno di cui all’articolo 381 del regolamento di esecuzione del codice della strada solo coloro che possiedono una certificazione relativa alla capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o assolutamente impedita, attestata dalla CML; come è noto, detta certificazione, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35, può essere sostituita dal verbale della commissione medica integrata di cui all’articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora riporti anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi.

Per quanto riguarda il rilascio dell’autorizzazione in argomento alle persone non vedenti, previsto dall’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, non è stabilita una specifica certificazione. È, quindi, sufficiente qualsiasi documento dal quale risulta accertata tale particolare invalidità. Nulla per il momento è previsto in relazione alla carta europea della disabilità.
Quindi, al di la dei non vedenti, la cui condizione di per sé consente il rilascio dell’autorizzazione e del relativo contrassegno, negli altri casi è necessaria l’attestazione che la condizione particolare di disabile comporta una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 381 del regolamento di esecuzione del codice della strada; tale informazione, al momento, non ci risulta estrapolabile dalla carta europea della disabilità, sulla quale è stampato un QR code contenente unicamente le informazioni relative all’esistenza della condizione di disabilità. Tuttavia, è vero anche che è previsto un accesso di secondo livello che consente all’operatore di ricavare una serie di informazioni di dettaglio, tra le quali anche il giudizio medico legale (desunto dal verbale di invalidità civile); non è dato di sapere se al momento siano inserite informazioni relative alla capacità di deambulazione del titolare della carta, atteso che questo non si ricava nemmeno dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, recante “Definizione dei criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia”, emanato in attuazione del citato articolo 1, comma 563.
Quindi, attualmente occorre rifarsi alla normativa vigente relativa al rilascio dell’autorizzazione e del contrassegno di parcheggio per disabili, ricavabile dall’articolo 381 del regolamento del codice della strada, in attesa di ulteriori chiarimenti ed eventuali modifiche normative.