Le caratteristiche dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica – prime osservazioni

Approfondimento di Giuseppe Carmagnini

1 Settembre 2022
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

In Toscana, per definire il comportamento di chi inizia un progetto dai dettagli, invece che dagli elementi base, si usa dire che “ha comprato prima il frustino del calesse e del cavallo”. Questo è stato il modo sconclusionato di agire del legislatore, che in poco più di tre anni ha sdoganato l’uso dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, passando da una sperimentazione poco praticata e soprattutto mai conclusa, all’equiparazione di questi dispositivi ai velocipedi, per poi introdurre specifiche norme e sanzioni più volte riviste e, solo con il decreto in commento, preso atto della sostanziale diversità tecnica tra i velocipedi e i monopattini, disciplinando nel dettaglio le caratteristiche tecniche di quest’ultimi con un provvedimento che supera la sommaria descrizione contenuta del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 229 del 4 giugno 2019, ma che pone anche molti interrogativi dal punto di vista operativo.

Non pare vi siano particolari problemi nella lettura dell’elencazione delle caratteristiche tecniche alle quali devono rispondere i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per cui si rinvia per tale aspetto alla lettura del decreto dirigenziale 18 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2022, n. 202, ma occorre anche precisare che l’irregolarità che è sanzionata dall’articolo 1, comma 75-undevicies del d.lgs. 160/2019 è quella relativa alle caratteristiche indicate nel comma 75, anche con rinvio a quelle del decreto n. 229/2019, mentre, ovviamente, nulla è disposto riguardo l’irregolarità tecniche del monopattino rispetto alle nuove disposizioni contenute nel decreto in commento. Si potrà sostenere che la non rispondenza delle caratteristiche previste dal citato comma 75 riguardi anche la non conformità al nuovo decreto, ma solo limitatamente a quelle, ma gli interrogativi sono molti.

Ad esempio, è stata indicata una sagoma limite (2 metri di lunghezza; 75 cm di larghezza nel suo punto più largo, compreso il manubrio ed esclusi gli eventuali indicatori di svolta e 1.5 metri di altezza) e una massa massima in ordine di marcia (ovvero la massa del veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo, comprendente la massa dei liquidi e delle dotazioni di serie indicate dalle specifiche del costruttore, con esclusione del peso delle batterie) che non deve essere superiore a 40 kg. Ci si chiede quale sanzione sarà applicabile nel caso di superamento della massa massima in ordine di marcia o della sagoma limite, dato che il d.gls. 160/2019 non prevede sanzioni per questi casi. Si potrebbe sostenere che non si tratterebbe più di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, ma di un veicolo non inquadrabile nella categoria L (in quanto comunque privo di sedile) o in altra categoria prevista dal codice della strada e, al limite, applicare l’articolo 59 del codice della strada, considerandolo veicolo atipico.

Anche per quanto riguarda le caratteristiche delle ruote (diametro minimo delle ruote è di 203,2 mm e presenza di un battistrada avente uno spessore tale da garantire una sufficiente tenuta in tutte le condizioni di uso) non pare vi siano sanzioni specifiche da applicare, fermo restando che l’assenza di una misura minima del battistrada consentirebbe solo di sanzionare i monopattini con pneumatici privi del tutto del battistrada o comunque con battistrada non presente su tutta la superficie dello pneumatico.

Diversamente, ma sempre con non poche perplessità per la mancanza di un richiamo al nuovo decreto, si potrebbe ritenere che la non conformità dei dispositivi di cui all’articolo 1, comma 75 del d.lgs. 160/2019 alle nuove norme tecniche (sempre che siano applicabili – vedi infra) possa essere equiparata alla mancanza degli stessi e di conseguenza che la violazione possa essere sanzionata ai sensi dei commi 75-quater e 75 undevicies del d.lgs. 160/2019.

Quanto alle ulteriori perplessità circa l’applicazione delle sanzioni per l’irregolarità tecnica del veicolo secondo le nuove disposizioni, il decreto, per espressa previsione dell’articolo 5, si applica obbligatoriamente a tutti i monopattini elettrici nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022; come già si era scritto in relazione all’obbligo del doppio sistema frenante e dei dispositivi di indicazione di svolta di cui all’articolo 1, comma 75-bis, del d.lgs. 160/2019, il divieto in commento potrebbe riguardare la commercializzazione di monopattini non conformi alle nuove disposizioni, ma la norma primaria sanziona solo la circolazione con monopattini non conformi e non la loro commercializzazione; pertanto, quando si tratta di un accertamento su strada si dovrà dimostrare che il veicolo è stato commercializzato in Italia a partire dal 30 settembre, cosa assai difficile in assenza di un documento di circolazione o di una registrazione del veicolo. Peraltro, il conducente potrebbe sostenere di aver acquistato il monopattino durante un viaggio all’estero e stante l’onere della prova che spetta a chi accerta la violazione non sarebbe possibile contestare alcuna violazione, salvo si tratti di veicoli assolutamente non conformi alle prescrizioni tecniche per la circolazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 75, del d.lgs. 160/2019.

Altra questione che al momento non mi pare chiara è che lo stesso articolo 5 del nuovo decreto dispone altresì che “Tuttavia, dalla data di entrata in vigore del decreto, è possibile la sua applicazione facoltativa”. Non si comprende allora se le norme tecniche siano obbligatorie, come scritto nella prima parte dell’articolo 5, ovvero, se ne sia possibile l’applicazione facoltativa e, in tal caso, chi dispone di tale facoltà di decidere sull’applicazione delle nuove norme tecniche.

Prosegue poi il decreto disponendo che “I monopattini elettrici già in circolazione in Italia prima del 30 settembre 2022 dovranno essere adeguati, per quanto riguarda la presenza degli indicatori di svolta e dell’impianto frenante su entrambe le ruote, entro il 1° gennaio 2024, ai sensi dell’art. 1 comma 75-bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019”. Quindi, nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dalla norma primaria (art. 1, comma 75-bis, del d.lgs. 160/2019), se non definendo le caratteristiche di tali dispositivi, ma, come si era osservato, la norma pare ancora oggi priva di sanzione. Inoltre, se si applica solo per i dispositivi di indicazione della svolta e per i dispositivi di frenatura, significa che i monopattini in circolazione prima del 30 settembre 2022 non hanno alcun obbligo di adeguarsi alle nuove norme tecniche, con l’ulteriore conseguenza che non essendo possibile stabilire se un monopattino fosse già in circolazione alla data del 30 settembre 2022 (salvo si dimostri che si tratta di un modello di recente produzione) non si potrà accertare alcuna violazione.

Quindi, tornando alla premessa e in attesa delle auspicate interpretazioni ministeriali, il decreto conferma il convulso modo di legiferare in materie che interessano la sicurezza della circolazione stradale.

 

PER APPROFONDIRE

Decreto Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 18/8/2022 (G.U. 30/8/2022 n. 202) – Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

 

 

TI CONSIGLIAMO