Causa di non punibilità: l’applicazione dell’articolo 393-bis codice penale

Approfondimento di Cino Augusto Cecchini

2 Settembre 2022
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Com’è noto, l’art. 1, 9° comma, L. 15.7.2009, n. 94, ha inserito tale causa di non punibilità fra le norme del codice penale, aggiungendo l’art. 393bis c.p. e abrogando l’art. 4 del D.Lgs. Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 288.

La migliore dottrina ritiene che abbia le caratteristiche proprie di una causa di giustificazione la quale trae la sua motivazione dal “diritto” del cittadino di poter reagire all’aggressione arbitraria dei propri diritti da parte di pubblici funzionari. Questa norma intende tutelare i comportamenti di colui che reagisce nei confronti di gravi scorrettezze commesse da chi, per la posizione che ricopre, dovrebbe rispettare più degli altri la legge. Ovviamente la scriminante prevista dall’art. 393bis c.p. non è applicabile qualora la reazione sia sproporzionata all’eccesso realizzato arbitrariamente dal funzionario.

 

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