CASI RISOLTI – Guida di un ciclomotore con CIGC scaduto: sanzioni applicabili

La circolazione alla guida di ciclomotore con CIG scaduto da oltre cinque anni è da considerarsi guida senza patente di guida oppure circolazione con documento di guida scaduto ai sensi dell’art.126, comma 8-ter del codice della strada?

23 Settembre 2022
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IL CASO 

La circolazione alla guida di ciclomotore con CIG scaduto da oltre cinque anni è da considerarsi guida senza patente di guida oppure circolazione con documento di guida scaduto ai sensi dell’art.126, comma 8-ter del codice della strada?  

Come per la patente, anche il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (che è assimilato alla patente), si applicano le sanzioni dell’articolo 126, comma 11, nel caso di guida con abilitazione scaduta e ciò a prescindere dalla data in cui è scaduto e delle nuove disposizioni licenziate con il decreto trasporti appena convertito. L’articolo 25, comma 3, del d.lgs. 59/2011 ha disposto che le norme sanzionatorie relative alla patente di categoria AM sono applicabili anche nei riguardi di conducenti titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, conseguito prima del 19 gennaio 2013. Con il comma 8-ter, aggiunto nell’articolo 126 del codice della strada dal D.L. 68/2022, è stato disposto che qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all’esito positivo di un esperimento di guida  finalizzato a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare. Pertanto, secondo il Ministero dell’interno, il conducente che guida un veicolo con patente scaduta da oltre cinque anni risponde comunque della violazione di cui all’articolo 126 del codice della strada, anche se dispone di un certificato medico di rinnovo. Infatti, secondo la nuova formulazione del comma 8, la validità della patente di guida è subordinata da quanto previsto dal nuovo comma 8-ter, nel quale è previsto che all’interessato deve essere rilasciata una ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida valida per condurre veicoli fino al giorno fissato per la prova. Nell’ipotesi in cui l’interessato non superi la prova, la patente di guida sarà revocata con provvedimento della Motorizzazione che, tuttavia, per essere efficace ai fini dell’applicazione della sanzione di cui all’articolo 116, commi 15 e 17, del codice della strada deve essere notificato all’interessato. In caso di esibizione della ricevuta di prenotazione scaduta, si rende necessario eseguire una verifica attraverso la banca dati della motorizzazione sulla presenza di un provvedimento di revoca, accertando, altresì, che sia stato notificato. Infatti, nelle more della notificazione del provvedimento di revisione, il soggetto risponderà della violazione di cui all’articolo 126. In tali casi, sarà opportuno, qualora possibile, procedere, altresì alla notificazione del provvedimento dandone immediata comunicazione all’ufficio emittente, inserendo la circostanza anche nella Banca Dati SDI (per la Polizia Locale sarà necessario rivolgersi a una Forza di Polizia). Di conseguenza, il Ministero dell’interno ha individuato le seguenti ipotesi:

  • guida senza aver richiesto l’esperimento di guida: risponderà della violazione di cui all’articolo 126, comma 11;
  • guida con certificato medico di rinnovo senza avere la ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida: risponderà della violazione di cui all’articolo 126, comma 11;
  • guida con la ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida in corso di validità: la guida è legittima e non risponderà di nessuna violazione.

In sede di conversione del D.L. 68/2022 si è previsto che In caso di assenza del titolare alla prova prenotata, la patente è sospesa fino all’esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall’interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile; in tali casi si ritiene applicabile la sanzione dell’articolo 128 del codice della strada.   TI CONSIGLIAMO I volumi Maggioli Editore per la Polizia Locale