CASI RISOLTI – Notificazione al domicilio digitale

Un cittadino ci ha sollevato il dubbio di legittimità, sulle notifiche tramite PEC, eseguite da un indirizzo diverso da quello della nostra PA (in particolare da quello della ditta incaricata della gestione del servizio di stampa e postalizzazione dei verbali).

4 Novembre 2022
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IL CASO

Un cittadino ci ha sollevato il dubbio di legittimità, sulle notifiche tramite PEC, eseguite da un indirizzo diverso da quello della nostra PA (in particolare da quello della ditta incaricata della gestione del servizio di stampa e postalizzazione dei verbali). 

Appare evidente che l’interessato vorrebbe far discendere una comminatoria di nullità e addirittura di inesistenza della notifica come conseguenza del fatto che l’indirizzo PEC dal quale è stato inviato il verbale non è presente nell’Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), ma tanto non è previsto da alcuna norma positiva e non è certo la presenza dell’indirizzo di posta elettronica certificata all’interno di una banca dati pubblica a determinare la certezza della provenienza dell’atto notificato, quanto, invece, la firma digitale che contraddistingue tanto la relazione di notifica, quanto gli atti notificati e ogni altro allegato inserito nella busta elettronica. Ed infatti l’interessato si limita a tale apodittica affermazione, senza alcun richiamo a una qualsiasi norma positiva, sulla quale, semmai, sarebbe utile confrontarsi. Per adesso, senza una richiesta sorretta da richiami normativi, non si possono che fare delle ipotesi. Probabilmente il richiedente si rifà ad altre norme speciali, come l’articolo 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, n. 53, ma la materia nel caso che ci occupa è regolata dal Decreto del Ministero dell’interno 18 dicembre 2017, che pone altri incombenti in capo al notificante, che assicurano parimenti la provenienza della notificazione mediante la relazione di notifica, mentre il citato articolo 3-bis dispone, in materia speciale, che “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, ma, si ripete, tanto non prevede il decreto che regola la notifica dei verbali.
Vale anche la pena di ricordare che l’articolo 6 del CAD dispone: “Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate AGLI indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all’articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo.”

Quindi, la norma prevede che l’inserimento nelle banche dati pubbliche sia essenziale relativamente all’individuazione del soggetto destinatario e non del mittente e che una volta provata la consegna del messaggio con i relativi allegati, la notifica è comunque perfezionata.
Il comma 1-quater del citato articolo 6 del CAD conferma ulteriormente che “I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all’articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all’articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario.”
Si ripete, alcuna comminatoria è prevista se l’invio PEC è stato effettuato da un indirizzo PEC non inserito in una banca dati pubblica, senza ovviamente tralasciare che l’amministrazione procedente è comunque inserita in IPA con altri domicili digitali utilizzati per lo scambio di informazioni e l’invio di documenti da e verso la pubblica amministrazione.
E tantomeno ha rilievo il dominio della posta elettronica certificata, in quanto questa resta solo un veicolo per la consegna di atti firmati digitalmente, la cui natura e la cui provenienza è certa per il solo fatto di essere sottoscritti con una firma elettronica sicura, indissolubile dal documento.
In sostanza, si ritiene che l’inserimento degli indirizzi di posta elettronica certificata all’interno di una banca dati pubblica non ha lo scopo di certificarne l’autenticità e l’attribuzione, ma solo quello di permettere la conoscibilità dei domicili digitali delle pubbliche amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, così come avviene per i domicili digitali dei professionisti e delle persone giuridiche con l’inserimento nella banca dati INIPEC, in modo da consentire la rintracciabilità del domicilio digitale delle pubbliche amministrazioni o degli altri soggetti tenuti a popolare tali banche dati.

Quindi, questo al fine di facilitare la ricerca dei domicili digitali che devono essere pubblici, ma certo il fatto che un indirizzo di posta elettronica certificata non sia all’interno di una banca dati pubblica, come può ben essere quello di un qualsiasi cittadino, non può fare venire meno l’efficacia dell’invio di atti mediante PEC la cui provenienza sostanziale è certificata dalla relata sottoscritta digitalmente e dai documenti, copie o duplicati, che recano la firma digitale.
Peraltro, gli indirizzi PEC utilizzati per l’invio dei verbali del codice della strada non sono utilizzabili per gli scambi di comunicazione e, quindi, non vi è nemmeno alcuna utilità che giustifichi l’inserimento in una banca dati pubblica (e, si sottolinea, non è nemmeno necessario che siano intestati alla pubblica amministrazione procedente), ma servono solo per la notifica degli atti dal mittente al destinatario e non viceversa; quindi, la provenienza e l’autenticità della notificazione è garantita dagli elementi che deve riportare la relazione di notificazione sottoscritta digitalmente e che per questo deve essere allegata al verbale inviato tramite PEC, come meglio si specificherà infra.
Infatti, l’invio tramite PEC, al pari dell’invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero notifica di atti giudiziari, rappresenta il veicolo che da certezza dell’invio e dell’avvenuta consegna tramite una attestazione, ma è l’atto inviato che deve avere certezza della sua attribuzione al soggetto che lo ha sottoscritto e ciò è garantito dalla firma digitale nella notifica tramite PEC.

Appare evidente che una raccomandata atti giudiziari per la notifica analogica reca l’indirizzo del mittente che certo non è garanzia della provenienza dell’atto, mentre lo è la sottoscrizione dell’atto stesso; inoltre anche per la notifica analogica non è richiesto che chi materialmente invia il plico sia la pubblica amministrazione, piuttosto che un soggetto privato a cui è stata affidata l’esecuzione materiale delle procedure di notificazione.

La conclusione, a mio modesto avviso, è semplice e cioè che sia la PEC, sia la raccomandata atti giudiziari, sono mezzi di trasporto di un atto la cui sicura attribuibilità è data nel primo caso dalla firma digitale e nel secondo caso dalla sottoscrizione autografa, ovvero dall’indicazione del responsabile e dalla sostituzione della firma a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. 39/1993.
In conclusione, nel particolare caso dei verbali del codice della strada, la notifica avviene ai sensi del Decreto del Ministero dell’interno 18 dicembre 2017. Tale decreto non prescrive affatto che gli atti relativi al procedimento sanzionatorio siano notificati tramite una PEC della pubblica amministrazione procedente, né che se viene utilizzata una PEC della pubblica amministrazione procedente, questa sia censita all’interno dell’IPA (anche se lo dovrebbe essere). Tanto è che la notifica può essere inviata da qualsiasi PEC e il destinatario può scegliere a sua volta una qualsiasi PEC per ricevere gli atti, anche non a lui intestata, eleggendo unilateralmente un domicilio digitale.

Il decreto citato dispone infatti che, “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni e dei termini indicati nel codice della strada, gli atti di cui all’art. 2 del presente decreto si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del codice della strada, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, e notificati ai soggetti di cui all’art. 3 del presente decreto, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, ai sensi all’art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005” e aggiunge che “La ricevuta di avvenuta consegna di cui al comma 1 fa in ogni caso piena prova dell’avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.”.
La ricevuta di consegna attesta il perfezionamento della notificazione e la firma digitale della relazione di notificazione, nonché dell’atto notificato a sua volta sottoscritto con firma digitale perché si tratta di un duplicato o in copia conforme sottoscritta digitalmente, attestano la provenienza di entrambi dall’organo di polizia legittimato.
Altrimenti non si comprenderebbe il motivo per cui il decreto dispone che insieme al verbale sia inserita una relazione di notificazione sottoscritta digitalmente che deve contenere, tra l’altro, “la denominazione esatta e l’indirizzo dell’amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell’atto;  l’indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonché, se diverso, di chi ha curato la redazione dell’atto notificato; l’indirizzo ed il telefono dell’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso;” etc.
Orbene, non vi sono dubbi che la consegna sia avvenuta e a tanto basta la ricevuta di avvenuta consegna, tacendo anche il fatto che in caso di ricorso il destinatario dell’atto chiamerà in giudizio l’amministrazione che lo ha notificato e ciò nei termini di legge, confermando l’avvenuto ricevimento degli atti notificati, la cui provenienza è certa per la presenza della firma digitale che attesta chi li ha sottoscritti e la sua legittimazione all’interno della pubblica amministrazione.
In buona sostanza, quella funzione che erroneamente il richiedente vorrebbe attribuire al dominio di posta elettronica, ovvero all’inserimento dell’indirizzo di posta elettronica certificata in IPA, è svolta dalla relazione di notifica sottoscritta digitalmente e dal verbale, copia o duplicato che sia, dotato del pari di firma digitale.
Insomma, il perfezionamento della notifica è certo in quanto dimostrato dalla ricevuta di avvenuta consegna, così come è certa l’attribuzione dell’atto e della relazione di notifica in capo a coloro che li hanno sottoscritti digitalmente.

 

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