Occasionalità della condotta e gestione illecita dei rifiuti

di Gabriele Mighela

10 Novembre 2022
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La Corte di Cassazione III sez.pen. con sentenza n. 25312 del 4 luglio 2022 ha nuovamente ribadito che, in materia di Illecita gestione di rifiuti condotta è sufficiente anche una sola condotta per concretizzare una delle ipotesi alternative previste dall’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006  escludendo la non occasionalità in base al quantitativo dei rifiuti, alla loro provenienza dall’attività imprenditoriale, al possesso del veicolo adeguato.
Quindi, devono applicati i principi della giurisprudenza per cui, ai fini della valutazione di una minimale organizzazione che escluda la natura occasionale ed estemporanea della condotta, possono essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all’attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell’attività  come pure la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito.