Nessuna tutela al Comandante “whisteblower” per denunce presentate a fini egoistici

A differenza del giudice amministrativo di primo grado che ha ritenuto valida, la protezione del comandante della Polizia Locale “whisteblower”, per aver presentato denuncia penale anche per motivi egoistici, ossia per bloccare o prendere tempo nelle azioni disciplinari mosse nei propri confronti, il Consiglio di Stato (sentenza n.9694/2022) ha ribaltato la decisione. Infatti, nel caso di specie non può essere consentito al dipendente pubblico di strumentalizzare la tutela del c.d. whistleblower per il perseguimento d’interessi egoistici, opportunistici o comunque meramente personali e finanche per la protezione di un interesse sostanzialmente illegittimo. Ovvero nell’intento di paralizzare i procedimenti disciplinari legittimamente avviati nei suoi confronti per comportamenti scorretti e censurabili tenuti nell’ambito del rapporto di lavoro, servendosi così della tutela in questione in modo deviato ed eccedente rispetto al fine per cui essa è riconosciuta dall’ordinamento giuridico.

 

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