Nessuna illegittimità nella pubblicazione della graduatoria provvisoria del solo vincitore
L’ente che decida di pubblicare la graduatoria con il solo nominativo del vincitore del concorso, omettendo di indicare gli altri candidati giudicati non idonei non commette nessuna illegittimità. In modo non diverso deve essere confermata la legittimità della sola espressione del voto numerico, da parte della Commissione, qualora abbia fissato, prima della correzione i criteri di valutazione. Questi ultimi, inoltre, debbono essere fissati dalla commissione prima delle prove senza alcun obbligo di renderli noti ai candidati prima delle prove di concorso. Sono queste le indicazioni contenute nella sentenza n.71/2023 del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, che ha rigettato il ricorso di un candidato, partecipante alla selezione, per un posto di istruttore di vigilanza a tempo pieno e indeterminato.
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