L’assicurazione RCA dei veicoli immatricolati all’estero (Aggiornamento 14 aprile 2023)

L’articolo 125 del codice delle assicurazioni private dispone che per i veicoli soggetti all’obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l’obbligo di assicurazione.
Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l’obbligo di assicurazione è assolto:
a) residualmente mediante contratto di assicurazione “frontiera, c.d. carta rosa;
b) quando l’Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell’Unione europea sia stato rimosso l’obbligo negli Stati membri di controllare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo, c.d. copertura automatica;
c) ovvero, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall’Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall’Ufficio centrale italiano.

 

Continua la lettura dell’APPROFONDIMENTO

 

 

TI CONSIGLIAMO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.