Obbligo di ripristino dello stato dell’ambiente e divieto di reformatio in pejus

In materia di ripristino dello stato dell’ambiente, preliminarmente occorre premettere che il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti era contemplato nell’articolo 260 del d.lgs. 152/06, che sanzionava, appunto, la condotta di “chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Tale norma è stata trasposta, in attuazione del principio di “riserva di codice”, nell’articolo 452-quaterdecies del codice penale dal d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21.

Il reato di cui all’art. 260 d.lgs 152/2006 è, quindi, ora disciplinato, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dall’art. 452-quaterdecies cod. pen. con assoluta continuità normativa.

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