Autovelox: il testo del decreto su omologazione, taratura e verifiche per rendere i controlli più trasparenti

Il testo del decreto autovelox

5 Febbraio 2026
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Pubblichiamo il testo del “decreto autovelox” trasmesso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) per la notifica a Bruxelles nell’ambito della procedura TRIS, che prevede uno “stand still” di 90 giorni. Il decreto è stato inviato anche al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il relativo parere.

Oggetto e ambito di applicazione: cosa disciplina il decreto e quali violazioni copre

Il decreto costruisce un quadro tecnico organico per i dispositivi di controllo della velocità, dall’omologazione del prototipo (con decreto ministeriale pubblicato), alla definizione di caratteristiche e requisiti, fino alle regole su taratura e verifiche di funzionalità iniziali e periodiche, prevedendo lo stop all’utilizzo in caso di esito negativo. Il testo introduce inoltre controlli di conformità affidati a organismi accreditati e autorizzati, disciplina un regime transitorio per i prototipi già approvati e dispone l’abrogazione del DM 13 giugno 2017 n. 282, salvo alcune disposizioni sulle tarature per un periodo limitato.

L’articolo 1 del decreto chiarisce subito l’oggetto: vengono definite caratteristiche, requisiti e procedure relative a tre snodi tecnici essenziali:
omologazione del prototipo,
taratura,
verifiche di funzionalità.

Il campo di applicazione riguarda i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici richiamati dall’articolo 201, comma 1-bis, lettera f), del Codice della strada, impiegati per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell’articolo 142 del medesimo Codice.

Il decreto specifica inoltre che l’omologazione del prototipo è finalizzata ad accertare che i dispositivi o i sistemi prodotti in conformità al prototipo siano idonei come misuratori di velocità e soddisfino i requisiti richiesti nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del provvedimento (art. 1, comma 2).

Omologazione e requisiti: decreto MIT, pubblicazione e richiamo al Regolamento


L’articolo 2 disciplina l’esito del percorso: se la verifica delle condizioni previste dall’articolo 1 è positiva, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilascia il decreto di omologazione del prototipo, che viene comunicato al produttore e pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero.

L’articolo 3 aggiunge un ulteriore tassello: i dispositivi e i sistemi di controllo impiegati nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono soggetti a omologazione del prototipo ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del Regolamento. Le caratteristiche del prototipo sono riportate nella tabella identificativa del dispositivo o sistema e i requisiti per l’omologazione sono contenuti nel Capo 1 dell’Allegato A.

Taratura e verifiche: stop all’uso in caso di esito negativo


Il punto più incisivo per l’operatività quotidiana è l’articolo 4, dedicato a taratura e verifiche di funzionalità in fase iniziale e periodica.

Il decreto prevede che taratura e verifiche servano ad accertare che ogni esemplare del dispositivo o sistema con funzione di misura soddisfi, durante tutta la vita utile, i requisiti per la misura della velocità e mantenga le prestazioni richieste nel Capo 2 dell’Allegato A.

Ma soprattutto introduce due regole nette, destinate a incidere sulla gestione concreta degli apparecchi:
• in caso di esito negativo delle tarature, il dispositivo non può essere utilizzato fino a nuova taratura iniziale o periodica con esito positivo (art. 4, comma 2);
• in caso di esito negativo delle verifiche di funzionalità, il dispositivo non può essere utilizzato fino ad esito positivo delle stesse (art. 4, comma 3).

Controlli di conformità e ISO 9001: verifiche anche sui dispositivi già in uso


Il decreto dedica poi l’articolo 5 ai controlli di conformità sulla produzione dei dispositivi, richiamando l’articolo 192, comma 8, del Regolamento.

Il sistema ruota su organismi:
specificamente accreditati,
autorizzati dal MIT con successivo decreto della competente Direzione generale.

Le verifiche includono:
a) la verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo del costruttore presso gli impianti di produzione, se non è disponibile la certificazione ISO 9001;
b) la verifica della conformità del prodotto al tipo omologato presso gli impianti produttivi del costruttore, presso la rete di distribuzione e commerciale, compresi i dispositivi e i sistemi già in uso.

Le verifiche sono condotte con campionamento casuale e con un minimo determinato sulla base dei controlli del costruttore. La periodicità è fissata:
• ogni tre anni con certificazione ISO 9001;
• annualmente in caso contrario.
Il campione deve essere almeno pari al 10% di quelli prodotti nell’ultimo anno solare, con spese a carico dei costruttori.
Il decreto stabilisce inoltre che, in caso di nuove richieste di omologazione, è obbligatorio il possesso della certificazione ISO 9001 (art. 5, comma 6). Per i dispositivi già in uso, invece, l’idoneità alla produzione in serie è sostituita dal certificato di taratura periodica o iniziale in corso di validità (art. 5, comma 7).

Regime transitorio e abrogazioni: addio alle “approvazioni” e passaggio all’omologazione


L’articolo 6 disciplina le disposizioni transitorie. L’Allegato B reca l’elenco dei decreti di approvazione dei prototipi ai sensi del DM 13 giugno 2017 n. 282 che risultano conformi alle nuove disposizioni. I dispositivi conformi a tali prototipi si intendono omologati per tutti i fini del nuovo decreto.
È previsto inoltre che i dispositivi riportino sulla targhetta identificativa, entro la prima taratura utile, gli estremi del nuovo decreto in aggiunta a quelli già presenti.
Il decreto disciplina anche la possibilità per i titolari di prototipi approvati prima del DM 2017 di richiedere l’omologazione integrando la documentazione e stabilisce che le richieste pendenti di approvazione siano convertite d’ufficio in istanze di omologazione.

L’articolo 7 dispone infine l’abrogazione del DM 13 giugno 2017 n. 282, salvo alcune disposizioni (Capo 7 dell’Allegato e tarature periodiche), la cui validità cesserà decorso un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto. Il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Vedi anche: Autovelox: verso il decreto di omologazione

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