L’articolo 28 del decreto-legge 48/2025 sta creando qualche incertezza applicativa.
Non si comprende, cioè, se la norma – come per la verità sembrerebbe – si applichi anche agli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, ovvero se sia limitata a produrre effetti solo nei confronti del personale delle forze di Polizia di cui all’articolo 16 della legge 121/1981.
Rileggiamo innanzi tutto la norma di riferimento.
1. Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando non sono in servizio.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 4400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate all’articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le modificazioni necessarie al fine di adeguare le norme ivi contenute alle di disposizioni del comma 1 del presente articolo.
La norma ha la finalità di consentire agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza di portare fuori del servizio e senza licenza armi diverse da quelle in dotazione purché si tratti di armi previste dall’articolo 42 tulps evitando così di essere costretti a portare l’arma in dotazione spesso non facilmente occultabile oppure troppo lunga o ingombrante.
La motivazione, secondo quanto è ragionevole ritenere e anche per quanto espressamente indicato nella relazione di accompagnamento al decreto-legge, è duplice.
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