Risponde del reato di falso ideologico l’agente della Polizia Locale che abbia attestato falsamente di aver personalmente rilevato le infrazioni al codice della strada e di aver utilizzato la strumentazione tecnica di supporto (sistema “targa system” o “telelaser”) solo in ausilio alla propria percezione diretta, così come previsto dal Codice della strada ai fini della legittimità delle sanzioni irrogate, mentre in realtà egli non era presente sui luoghi delle infrazioni ed aveva rilevato la circolazione dei veicoli e le relative infrazioni solo attraverso la consultazione dei dati della strumentazione tecnica. Con queste motivazioni la Cassazione (sentenza n.371/2026) ha confermato la condanna penale all’agente di polizia locale.
La vicenda
Un agente di polizia locale è stato rinviato a giudizio per avere certificato la propria presenza, nella redazione di oltre 170 atti per la riscontrata violazione delle norme relative alla revisione o alla copertura assicurativa dei veicoli, e verbali di accertamento ed elevazione di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 142 co. 8 del Codice della strada, per eccesso di velocità. Il Tribunale di primo grado ha assolto l’imputato in quanto, pur ritenendo accertata la mancata presenza dell’imputato sul posto, al momento in cui le infrazioni erano state rilevate dalla strumentazione tecnica, e pur dando atto che negli inviti a comparire e nei verbali di accertamento era effettivamente riportata la formula secondo la quale non era stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione per le caratteristiche della strada, del traffico o della circolazione, aveva escluso sia la sussistenza del fatto materiale che il dolo dell’agente. Infatti, l’agente di polizia locale lungi dal perseguire un interesse di tipo personale, era incorso solo in una irregolarità nella procedura di elevazione delle contravvenzioni, come disciplinata dalla normativa di settore e dalla prassi, ma non aveva inteso commettere un falso, che si sarebbe invece realizzato solo nel caso in cui la circolazione del veicolo e l’infrazione rilevata non fossero stati corrispondenti alla situazione effettivamente verificatasi.
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Falso ideologico dell’agente di polizia locale che nonostante l’assenza abbia asserito la propria presenza nelle infrazioni al codice della strada
Commento alla sentenza della Corte di Cassazione Penale sez. V, 7 gennaio 2026, n. 371
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