Monopattini elettrici: le regole per il contrassegno obbligatorio. Tutto sul nuovo decreto

Decreto Dipartimento per i trasporti e la navigazione 27 giugno 2025, n. 210

2 Luglio 2025
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È stato pubblicato sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione n. 210 del 27 giugno 2025, che stabilisce le regole tecniche e operative per l’applicazione dei contrassegni identificativi dei monopattini elettrici. Il decreto specifica le caratteristiche dei contrassegni, le modalità di applicazione, e i criteri di composizione delle combinazioni alfanumeriche. Previste sanzioni in caso di irregolarità.

Indice

Contrassegno identificativo: le caratteristiche tecniche


Con il decreto 210/2025 vengono stabiliti la forma, i materiali, le modalità di applicazione e le caratteristiche di sicurezza del contrassegno identificativo obbligatorio per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Il contrassegno, da realizzarsi su pellicola plastificata adesiva non rimovibile e retroriflettente, dovrà avere dimensioni di 50 x 60 mm, sfondo bianco e caratteri neri, e dovrà riportare l’emblema della Repubblica Italiana, incisioni antistrappo e serigrafia anticontraffazione. La stampa sarà effettuata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e dovrà includere una combinazione alfanumerica univoca composta da sei caratteri.
Il contrassegno dovrà essere applicato in modo visibile e permanente sul veicolo, secondo le modalità indicate nel provvedimento.

Posizionamento e obblighi per i proprietari


L’articolo 2 del decreto prevede che il contrassegno identificativo venga applicato in modo visibile e permanente in punti specifici del monopattino: sul parafango posteriore, qualora sia presente un apposito alloggiamento, oppure sulla parte anteriore del piantone dello sterzo, in assenza dello stesso.
L’applicazione deve avvenire in posizione verticale e leggibile, con il lato corto disposto in orizzontale, evitando che il contrassegno risulti coperto da accessori o elementi strutturali del veicolo.
In caso di mancata o non corretta applicazione, si applicheranno le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 75-undevicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Identificazione univoca: i criteri di codifica


Nell’allegato B del decreto vengono stabilite le regole per la formazione delle combinazioni alfanumeriche da assegnare ai monopattini. La codifica sarà strutturata in tre lettere e tre numeri, con progressione da destra verso sinistra. I caratteri alfabetici verranno selezionati a partire dalla lettera “B”, escludendo vocali e lettere potenzialmente ambigue, mentre i numeri ammessi saranno compresi tra 2 e 9. La combinazione sarà assegnata automaticamente, al fine di evitare duplicazioni e agevolare le attività di controllo. Saranno escluse le sequenze riservate a usi istituzionali o ritenute non idonee.

In attesa di pubblicazione

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il ministro Salvini ha espresso soddisfazione per questo primo passo concreto verso l’attuazione del nuovo Codice della Strada. Le disposizioni sul contrassegno rappresentano infatti un presupposto fondamentale per rendere operativo anche l’obbligo di assicurazione RCA, oltre che per rafforzare i controlli su strada.

In quest’ottica, il MIT ha già richiesto al ministero dell’Interno e all’ANCI i dati relativi alle sanzioni per violazione dell’obbligo del casco, al fine di monitorare l’effettiva applicazione della norma e valutarne l’impatto.

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