Indice
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 499 del 23 gennaio 2025, ha confermato il principio di territorialità per il servizio di noleggio con conducente (NCC). Ha ribadito che il titolare della licenza deve mantenere un collegamento stabile con il Comune di rilascio dell’autorizzazione e non può trasferire l’attività in un altro territorio senza violare la normativa vigente (legge n. 21/1992). Il conferimento della licenza a una cooperativa con sede in altro Comune non può costituire un espediente per aggirare il vincolo territoriale. La sentenza si colloca in linea con la giurisprudenza consolidata che tutela la dimensione locale del servizio NCC.
Il caso: la revoca della licenza NCC per violazione del vincolo territoriale
La controversia ha avuto origine dal ricorso di un operatore NCC, titolare di una licenza rilasciata dal Comune di XX, che aveva trasferito la propria attività a Roma mediante il conferimento della licenza a una cooperativa con sede nella Capitale. Il Comune di XX ha disposto la revoca dell’autorizzazione in quanto l’attività non risultava più radicata nel territorio comunale di rilascio. Il provvedimento di revoca si fondava sulla violazione della legge n. 21 del 1992, che stabilisce l’obbligo per gli NCC di operare partendo dalla rimessa situata nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
La decisione del TAR e il ricorso in appello
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, con sentenza n. 1439 del 1 agosto 2022, aveva confermato la legittimità della revoca della licenza, evidenziando che il servizio NCC ha una funzione locale e non può essere esercitato senza un collegamento stabile con il territorio comunale di rilascio. L’operatore ha impugnato la decisione sostenendo che non esiste un obbligo di stazionamento esclusivo nella rimessa del Comune di XX e che il conferimento della licenza alla cooperativa romana non violava la normativa vigente.
Il Consiglio di Stato ribadisce il principio di territorialità
Nella sentenza n. 499/2025, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della revoca della licenza, ribadendo il principio di territorialità dell’attività NCC. Secondo il Collegio, l’attività di NCC è un servizio pubblico locale destinato alla comunità del Comune di rilascio e non può trasformarsi in un’attività di trasporto indistinto su scala nazionale. La sentenza ha chiarito che l’obbligo di partenza dalla rimessa situata nel Comune di autorizzazione non è stato abolito, ma solo attenuato nella previsione che tra un servizio e l’altro il mezzo possa sostare in altre rimesse all’interno della stessa Provincia.
La giurisprudenza collegata: conferma di un orientamento consolidato
La decisione del Consiglio di Stato si colloca in continuità con precedenti pronunce della Sezione V, tra cui Cons. Stato, V, 6 novembre 2023, n. 9567 e Cons. Stato, V, 21 settembre 2020, n. 5481, che hanno sottolineato la natura locale del servizio NCC e la necessità di preservare il vincolo territoriale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 56 del 26 marzo 2020, ha inoltre confermato la legittimità di restrizioni territoriali per il servizio NCC, purché proporzionate e ragionevoli.
Ti consigliamo
Prontuario per le attività di Polizia
Il Prontuario risponde, in modo chiaro e sintetico, alle esigenze operative che scaturiscono dai casi concreti di intervento delle Forze di polizia e dalle attività di controllo riguardanti le più rilevanti e frequenti fattispecie di violazioni amministrative e penali.L’opera raccoglie, in un unico volume, innumerevoli nozioni, suggerimenti pratici, indicazioni procedurali e schemi per una rapida e corretta esecuzione delle attività sanzionatorie.Una guida, completa e utilissima, che consente agli operatori di polizia di svolgere facilmente un’ampia casistica di controlli in materia di commercio, pubblica sicurezza e ordine pubblico.Fra gli argomenti trattati, si segnalano: le attività commerciali e quelle disciplinate dal TULPS, i circoli, i giochi e le scommesse, gli spettacoli, gli animali, le armi, l’alcol, la prostituzione, i rifiuti, gli stupefacenti, i reati contro le persone e quelli sessuali, il danneggiamento, il furto, la ricettazione, la violazione di domicilio, lo stalking, gli stranieri, i minori, i reati stradali… e tanti altri ancora.La presente edizione è aggiornata con:• Legge 206/2023 (Mestieri ambulanti)• D.L. 123/2023 conv. in L. 159/2023 (Armi, Minori, Stupefacenti)• D.L. 105/2023 conv. in L. 137/2023 (Rifiuti)• Legge 93/2023 (Diritto d’autore).Andrea GirellaUfficiale Superiore del Corpo della Guardia di Finanza. Consigliere giuridico nelle FF.AA., svolge attività d’insegnamento e aggiornamento in corsi organizzati da Università e Istituti militari. Relatore in Convegni organizzati da Enti pubblici e privati, è iscritto all’Albo dei Giornalisti dal 2009 e collabora con riviste specialistiche in materia di sicurezza economico-finanziaria e pubblica sicurezza; è, inoltre, co-autore di monografie sulle stesse tematiche.Filippo GirellaFunzionario della Polizia di Stato. Svolge attività d’insegnamento e aggiornamento in corsi organizzati da Università e Istituti di polizia. Relatore in Convegni organizzati da Enti pubblici e privati, è iscritto all’Albo dei Giornalisti, ha diretto riviste specializzate ed è co-autore di monografie in tema di sicurezza.
Andrea Girella, Filippo Girella | Maggioli Editore 2024
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento