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In tema di sanzioni amministrative, non è autonomamente impugnabile con l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione il provvedimento con il quale l'amministrazione finanziaria iscriva ipoteca su un immobile di proprietà dell'ingiunto. Cassazione civile sez. VI, 21/12/2012, n. 23891
In tema di sanzioni amministrative, non è autonomamente impugnabile con l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione il provvedimento con il quale l’amministrazione finanziaria iscriva ipoteca su un immobile di proprietà dell’ingiunto, a meno che il ricorrente, formalmente impugnando l’avviso di iscrizione ipotecaria, non intenda in realtà recuperare l’esercizio del mezzo di tutela offerto dalla legge 689/81, vanificato dalla omissione delle notifiche del verbale di accertamento, della ordinanza-ingiunzione, della cartella esattoriale e dell’avviso di mora. Invece, laddove l’opponente contesti la legittimità dell’iscrizione ipotecaria per intervenuta caducazione del titolo esecutivo, ha l’onere di proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
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