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Sequestro prodotti contraffatti
La Corte di Cassazione, nella sentenza del 30 marzo 2016, ricorda che è necessario, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 474 c.p., accertare a che titolo l’imputato possedeva la merce sequestratagli.
Il Caso: Un uomo veniva fermato alla guida di un’autovettura a bordo della quale trasportava vari capi di abbigliamento di note marche che presentavano chiari segni di contraffazione.
La Corte ricorda che si configura il reato di cui all’art. 474 c.p. se si accerta a che titolo l’imputato possedeva la merce sequestratagli. In tal modo si esclude la punibilità ex art. 648 cod. pen. (reato di ricettazione).
È infatti considerato acquirente finale di merce contraffatta colui che acquisti il bene contraffatto per uso strettamente personale, e, quindi, resti estraneo non solo al processo produttivo ma anche a quello diffusivo del prodotto contraffatto: di conseguenza, risponde del delitto di ricettazione chi, acquistando un bene contraffatto, contribuisca alla ulteriore distribuzione e diffusione di esso in quanto non lo destina a sé, ma ad altri, essendo irrilevante se l’ulteriore distribuzione avvenga a titolo oneroso o gratuito.
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