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Opposizione al preavviso di fermo amministrativo: decide il giudice di pace
In base all’art. 7 D.Lgs. n. 150/2011, si qualifica come competenza per materia, quella del Giudice di Pace relativa alle controversie di opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada
In ordine all’opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo, fondato su crediti da contravvenzioni per violazione del codice della strada, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con ordinanza n. 10261 del 27 aprile 2018, ha confermato la competenza del Giudice di Pace, e non del Tribunale.
Deve infatti affermarsi – si legge nella pronuncia – che in base all’art. 7 D.Lgs. n. 150/2011, si qualifica come competenza per materia, quella del Giudice di Pace relativa alle controversie di opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, senza che assuma alcun rilevo il valore della causa.
Gli stessi criteri di competenza per materia, vanno applicati anche con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo.
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