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Minaccia a pubblico ufficiale compiuta in stato di ubriachezza
di Saverio Linguanti
La Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 7 luglio 2021, n. 25758 è intervenuta con propria pronuncia sul reato di minaccia a pubblico ufficiale commesso in stato di ubriachezza, confermando un consolidato orientamento .
Il presupposto è rappresentato ovviamente dall’articolo 92 del Codice Penale che alla rubrica «Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata», cosi sancisce : “L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l’imputabilità. Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata”.
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