Il trasporto dei minori sui motocicli e sui ciclomotori. Un sintentico sguardo alla disciplina
L’approfondimento a cura di C. Lo Iacono

24 Agosto 2011
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Per la circolazione dei motocicli e dei ciclomotori, anche per quanto concerne il trasporto di bambini, il riferimento normativo si trova nell’articolo 170 del Codice della Strada, rubricato “Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote”.

Diamo un sintetico sguardo alla disciplina.

Per quanto riguarda le modalità di guida, viene sancito l’obbligo che sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero l’uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano, in caso di necessità, per le opportune manovre e segnalazioni.

Vengono poi posti quattro divieti:

– quello di procedere con la ruota anteriore sollevata (condotta di guida comunemente conosciuta sotto la definizione, tipica del linguaggio giovanile, di “impennata”);

– quello di trainare o farsi trainare da altri veicoli;

– quello di trasportate più di un passeggero;

– quello di trasportare bambini minori di 5 anni di età (a prescindere dalla, poco probabile in verità, possibilità per il bambino di stare seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo).

Per potere portare passeggeri occorre che il motociclo o il ciclomotore, anche a tre o quattro ruote, sia appositamente omologato e che tale circostanza sia espressamente indicata nel certificato di circolazione del veicolo, che viene rilasciato unitamente alla targa. Per quanto riguarda il ciclomotore, ne consegue che se è idoneo per il trasporto del passeggero ma la circostanza non è indicata nel documento di circolazione (ad esempio, perché il veicolo è dotato del vecchio certificato di idoneità tecnica ed ha ancora il “targhino”), il trasporto è da considerare comunque vietato…

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