Nuove disposizioni per la cooperazione transfrontaliera in materia di applicazione delle sanzioni per talune violazioni al codice della strada. L’approfondimento a cura di Giuseppe Carmagnini

7 Novembre 2011
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Con la Direttiva del Parlamento eurpeo e del Consiglio n. 2011/82/UE del 25 ottobre 2011, gli Stati comunitari hanno inteso consentire l’individuazione del proprietario del veicolo che ha commesso un’infrazione in uno Stato membro diverso da quello in cui il veicolo è immatricolato, in modo da consentire allo Stato membro in cui è stata commessa l’infrazione di procedere contro tale soggetto. La Direttiva definisce le procedure di scambio e individua un modello di lettera di notifica da inviare al proprietario del veicolo o altro soggetto intestatario dei documenti di circolazione.
A tal fine, gli Stati membri autorizzeranno i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri ad accedere ai dati di immatricolazione dei veicoli.
Gli Stati membri dovranno dare attuazione alla Direttiva entro 7 novembre 2013.
La finalità che sottende questo rapporto di collaborazione è quella di migliorare la sicurezza stradale, per cui sarà istituto un sistema di scambio di informazioni fra lo Stato in cui è stata commessa un’infrazione e lo Stato di immatricolazione del veicolo alla guida del quale la violazione è stata commessa, contribuendo alla realizzazione dei nuovi orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda l’obiettivo strategico di rafforzare l’applicazione del codice della strada, anche grazie all’auspicato effetto deterrente nei confronti dei conducenti. Ciò varrà non per qualsiasi violazione, ma solo per quelle ritenute di maggiore gravità, tassativamente indicate dalla norma comunitaria, come di seguito riportate…

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