Segnaletica o pubblicità? Di nuovo in risalto l’annosa questione della differenza tra segnaletica (segnali turistici e di territorio) e pubblicità (in particolare, preinsegne). L’approfondimento a cura di G. Carmagnini

30 Novembre 2011
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Viene di nuovo in risalto l’annosa questione della differenza tra segnaletica (segnali turistici e di territorio) e pubblicità (in particolare, preinsegne). Diversi sono i presupposti per l’impiego di questi strumenti informativi e, soprattutto, diverso è il regime autorizzativo e le disposizioni regolamentari che ne disciplinano la collocazione, senza dimenticare che la pubblicità, a differenza della segnalazione, è soggetta a un regime tributario tipico, anche se sul punto vi sono contrasti interpretativi (1).

La provincia di Trapani, con la lettera che si propone, ha evidenziato il proprio dissenso al rilascio delle autorizzazioni relative ai cartelli che indicano le cosiddette “strade del vino”, ponendo in risalto la promiscuità tra il segnale e la pubblicità e chiedendo l’intervento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L’articolo 135 del codice della strada individua una tipologia di segnaletica tassativamente elencata, la quale assolve al compito di fornire informazioni necessarie all’utenza delle strade per rendere più corretta e sicura la circolazione, che altrimenti potrebbe risultare incerta e per questo poco fluida e pericolosa. L’installazione dei segnali in parola deve essere autorizzata dall’ente proprietario della strada al di fuori delle previsioni dell’articolo 23, ma con riferimento al comma 3 dell’articolo 134.

E’ ammesso l’uso di segnali di indicazione riportanti le indicazioni delle singole attività solamente nei casi espressamente indicati nei commi 5, 6 e 7 dell’articolo 134. Quindi, di norma la segnaletica di indicazione delle attività viene posta con riferimento alle zone industriali, artigianali, commerciali; è ammesso l’uso di segnali di avvio a singole aziende sulle strade extraurbane, ove non esista una zona di attività concentrate, se dette aziende sono destinazione ed origine di un intenso traffico veicolare (ovviamente spetta all’ente proprietario della strada valutare detta circostanza in sede di rilascio dell’autorizzazione); l’avvio a singole attività non può essere però apposto sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, di conferma, o di direzione. Nei centri abitati, ove esista concentrazione delle attività in zone ben localizzate, devono essere utilizzati i segnali di indicazione di tali zone (industriali, commerciali, etc.), mentre potranno essere indicate le singole attività sulle intersezioni a valle degli itinerari principali di avvio alla zona stessa. Possono essere utilizzati simboli, parole e logotipi utilizzando grafica propria della attività indicata…

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