Con circolare del Ministero dell’Interno Prot. n. 300/A/2/41655/105/1/2 del 14 maggio 2003, si è precisato che “allo stato attuale non esistono divieti di commercializzare dispositivi che non rispondano al decreto indicato in oggetto. Alla luce di quanto precede, nelle more di una specifica modifica normativa, l’utilizzo di dispositivi che non recano impresso un marchio identificativo sulle catene o abbiano un contrassegno diverso da quelli previsti dal decreto di cui in oggetto, non è sanzionabile.”
Col successivo Decreto Ministeriale 10 maggio 2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2), si è stabilito che “I dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli delle categorie M1, N1, O1 e O2, devono essere costruiti a regola d’arte per assicurare la sicurezza nella circolazione stradale degli autoveicoli sui quali sono utilizzati. Si presumono costruiti a regola d’arte i dispositivi conformi alla norma UNI 11313. I dispositivi supplementari di aderenza legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere immessi in commercio ed utilizzati se garantiscono, anche attraverso adeguati mezzi di attestazione, un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilità e di informazione dell’utilizzatore equivalente a quello disposto dall’articolo 1. Nel caso di dispositivi di cui al comma 1 per i quali non è prevista la presenza di un marchio di conformità, essi devono essere muniti di altro mezzo che ne dimostri ed attesti l’idoneità all’uso cui essi sono destinati e corredati con documenti atti a garantirne l’affidabilità ed i livelli di informazione per l’utente equivalenti a quelli di cui all’articolo 1.”
Si prevede inoltre che “Sino al 31 marzo 2013, in alternativa alle prescrizioni del presente decreto, possono essere posti in commercio i dispositivi supplementari di aderenza conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002” (in pratica quelli che con circlare del 14 maggio 2003 si precisava che “allo stato attuale non esistono divieti di commercializzare dispositivi che non rispondano al decreto indicato in oggetto. Alla luce di quanto precede, nelle more di una specifica modifica normativa, l’utilizzo di dispositivi che non recano impresso un marchio identificativo sulle catene o abbiano un contrassegno diverso da quelli previsti dal decreto di cui in oggetto, non è sanzionabile.”