Un paio di riflessioni sulle spese nel contenzioso davanti al giudice di pace e sulle ultime novità che hanno interessato la questione.
L’approfondimento a cura di G. Carmagnini

29 Dicembre 2011
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La prima

L’articolo 13 del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante “Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle leggi dello Stato, n. 297 del 22 dicembre 2011 e in vigore dal giorno successivo determinerà sicuramente un’ulteriore riduzione del contenzioso (in generale) davanti al giudice di pace o almeno di quel contenzioso supportato da una difesa tecnica. Infatti, da un lato è stata modificata la disposizione secondo la quale davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede  514, 46 euro, in quanto tale valore è stato innalzato a 1000 euro (1). Tale disposizione, tuttavia, non interessa il contenzioso in materia di codice della strada, in quanto nel particolare giudizio disciplinato dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, le parti possono stare in giudizio personalmente a prescindere dal valore della causa.
Quella che invece pare essere il maggior deterrente al contenzioso tecnico è la modifica all’articolo 91 del codice di procedura civile, che trova applicazione anche nel contenzioso regolato dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Infatti, il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa, ma nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda. Pertanto, ben poca cosa davanti a verbali che si attestano su una media di 100,00 euro…

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