Le difficoltà ingenerate dalla nuova direttiva europea in materia di infrazioni al codice della strada commesse da stranieri. L’approfondimento a cura di S. Bedessi

Approfondimento a cura di S. Bedessi

11 Gennaio 2012
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Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 5 novembre 2011 è stata pubblicata la “Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale”.

Fino ad adesso lo scambio di informazioni relative ad infrazioni alle norme del codice della strada italiano (egualmente per l’estero) era basato su una serie di convenzioni, alcune bilaterali, altre multilaterali come le cosiddette convenzioni di Strasburgo (“European convention on the obtaining abroad of information andevidence in administrative matters”, del 15 marzo 1978 e “European convention on the service abroad ofdocuments relating to administrative matters”, del 24 novembre 1977); grazie a queste convenzioni era, fino ad ora, possibile:

‐ ottenere i dati del proprietario di un veicolo il cui conducente avesse commesso una violazione delle norme del codice della strada in Italia (lo stesso negli altri paesi);

‐ ottenere la notificazione del verbale di infrazione una volta redatto, nei confronti del proprietario del veicolo o di altro soggetto.

Le convenzioni prevedevano una o più autorità preposta a fornire i dati (nello Stato verso il quale la richiesta era diretta), nonché un’autorità preposta alle notificazioni amministrative (sempre nello Stato verso il quale era diretto); in alternativa per le notificazioni, ma non per tutti i paesi, era possibile procedere utilizzando il servizio postale. Le procedure risultavano nel complesso abbastanza differenziate ma, tutto sommato, efficienti, a patti che l’organo di polizia stradale si adeguasse ad applicarle e con la difficoltà di dover trattare corrispondenza nella lingua dello Stato di destinazione …

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