Un commento all’articolo 128 del codice della strada, con particolare riferimento alla sanzione applicabile a chi circola con la patente sospesa a tempo indeterminato. A cura di G. Carmagnini

28 Marzo 2012
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Con la legge 29 luglio 2010, n. 120, il legislatore ha modificato quasi integralmente l’articolo 128 del codice della strada, lasciando quasi immutato il primo comma, sostituendo integralmente il secondo comma, aggiungendo tre nuovi commi e abrogando il comma 3. Il risultato è costituito da nuovi obblighi per i medici chiamati a curare gravi traumi che potrebbero compromettere la capacità di guidare veicoli da parte di soggetti titolari di abilitazioni alla guida, nonché da ulteriori casi in cui è disposta la revisione della patente e, infine, da un nuovo impianto sanzionatorio sul quale si incentrerà la nostra attenzione, in quanto di sicuro interesse operativo.

Cominciamo proponendo di seguito la sintesi proposta con la circolare esplicativa delle novità della legge 29 luglio 2010, n. 120, emanata  dal Ministero dell’interno il 12 agosto 2010…

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