Il nuovo regolamento per l’applicazione dell’articolo 94, comma 4-bis. Approfondimento di G. Carmagnini 

1 Giugno 2012
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
L’articolo 94 è stato oggetto di alcune modifiche apportate dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, ma, alcune di queste non hanno al momento trovato applicazione.

LE NUOVE REGOLE (Circ. del Ministero dell’interno 12 agosto 2010, Prot. N. 300/A/11310/10/101/3/3/9)

-L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dal perfezionamento dell’atto civilistico, provvede all’emissione e contestuale rilascio di una nuova carta di circolazione.
-Nel caso di trasferimento di residenza o di sede (persone giuridiche) l’ufficio competente procederà al semplice aggiornamento della carta di circolazione.
-La norma crea una procedura autonoma per ciò che riguarda quell’insieme di atti giuridici di natura diversa da quelli previsti dal comma primo; si pensi alla morte del proprietario od al fallimento o cessazione di una persona giuridica titolare dalla carta di circolazione. La procedura che pone in capo all’avente causa l’onere di comunicare il mutamento giuridico entro trenta giorni al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi statistici è finalizzata alla mera registrazione nell’archivio di cui agli artt. 225 c. 1 lett. b) e 226 c. 5, non avendo valenza di registrazione e pubblicità…

Continua a leggere l’approndimento