DURC: no all’autocertificazione!

13 Giugno 2012
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Il problema è noto. La difficoltà,  a volte la mancanza di volontà delle pubbliche amministrazioni ad adeguarsi alla rivoluzione che ci sta accompagnando da qualche anno. Non più lo Stato (nelle sue varie articolazioni ed enti centrali o locali) padrone ed il cittadino suddito, ma l’apparato burocratico non servo, ma al servizio del cittadino.

 

La conseguenza è che sempre più spesso, anzi praticamente sempre, escluse materie di nicchia regolamentate da particolari normative speciali in ragione di motivi di sicurezza e giustizia, non è il cittadino a dover dimostrare qualche cosa, ma l’ente pubblico a dimostrare eventualmente il contrario.

 

Da non dimenticare poi che l’art. 14, comma 6-bis, D.L. n. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012, prevede che “Nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni”.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare 1-6-2012 n. 12/2012 (Documento Unico di Regolarità Contributiva – Art. 14, comma 6-bis, D.L. n. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012 – DURC e autocertificazione), ha precisato, in risposta a vari quesiti che In ordine alla sostituibilità del DURC con una autocertificazione questo Ministero si è già espresso, anche recentemente, con nota 16 gennaio 2012, n. 37/0000619, chiarendo che il Documento, pur rientrando nella categoria dei “certificati”, non può costituire oggetto di “autocertificazione” secondo quanto dispone in via generale il citato D.P.R. n. 445/2000. Ciò anche in relazione all’art. 44-bis del citato D.P.R. n. 445/2000, rispetto al quale la Scrivente ha inteso specificare che la norma “disciplina evidentemente un regime del tutto particolare in ordine all’utilizzo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rispetto al quale (…), rimane assolutamente impossibile la sostituzione con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato”. La regolarità contributiva non può infatti ritenersi autocertificabile in quanto la stessa non può essere “oggetto di sicura conoscenza”, così come avviene per gli “stati, qualità personali e fatti” che, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere sostituiti da dichiarazioni proprio in quanto “elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona”. Cosa del tutto diversa, dunque, è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che non costituisce una mera certificazione del versamento di una somma a titolo di contribuzione (come lascia intendere l’articolo 46, lett. p), del D.P.R. n. 445/2000) ma una attestazione degli Istituti e delle Casse edili circa la “correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali”. Fermo restando quanto sopra, appare tuttavia possibile per l’impresa presentare una dichiarazione in luogo del DURC in specifiche ipotesi previste dal Legislatore. In tal senso si ricorda l’art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 4, comma 14-bis, del D.L. n. 70/2011 (conv. da L. n. 106/2011 ), secondo il quale “per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la P.A. e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71 del medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 445 del 2000”. Per tali dichiarazioni le verifiche ai sensi dell’art. 71 potranno dunque essere effettuate tramite l’acquisizione d’ufficio del DURC da parte dell’Amministrazione.

 

E’ opportuno ricordare che, anche se la risposta al quesito è riferita ad un singolo caso in materia di “edilizia” e lavori pubblici, il principio sopra esposto è applicabile a tutte le materie che prevedono la verifica della regolarità del DURC (commercio, ecc.).