La corte dei conti blocca l’incentivazione dei progetti estivi per la polizia locale e autorizza le assunzioni stagionali

2 Luglio 2012
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Col parere n. 185/2012 del 12.03.2012, la Corte dei Conti Sez. Veneto risponde a due quesiti posti dal Comune di Padova che aveva chiesto se la parte dei proventi da destinare agli scopi previsti dall’art. 208 c. 4 lett. c del D. Lgs. 285/92 (nuovo codice della strada) così come modificato dalla legge 120/2010 debba essere ricompreso nel tetto di cui all’art. 9 c. 2bis del D.L 78/2010 convertito nella legge 122/2010 oppure possa essere destinato a progetti per il personale di potenziamento dei controlli in materia di sicurezza stradale.

 

Inoltre col secondo quesito il Sindaco chiedeva se fosse possibile utilizzare i proventi di cui all’art. 201 c. 5bis del D.Lgs 285/92 ai fini di assunzioni stagionali, in riferimento al recente art. 4 della legge 183/2011 (legge stabilità 2012) che ha modificato l’art. 9 c. 28 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30/7/2010  n. 122 che prevede che le Ammi nistrazioni pubbliche possano avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del  50% delle spese sostenute per le medesime finalità nell’anno 2009.

 

La Corte analizza, in primis, il quadro normativo previsto  dall’art. 208 c. 4, così come modificato dall’art. 40 della legge 120/2010. Esso stabilisce che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti locali preveda tre destinazioni:

 

1) ¼ per interventi sulla segnaletica stradale;

2) almeno un altro quarto al potenziamento delle attività di controllo;

3) per la parte rimanente a numerose fattispecie tra cui la destinazione a assunzioni stagionali o al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo alla sicurezza stradale.

 

L’organo contabile veneto afferma, rifacendosi a suoi precedenti deliberati (346/2011 e 44/2012) e altre della Sez. Liguria (55/2011) e Sez. Friuli (77/2011), che è da escludere che le risorse provenienti dall’art. 208 possano essere finalizzate all’incentivazione di prestazioni del personale previste a livello contrattuale dall’art. 15 c. 1 lett. K del CCNL del 1999 in quanto tali fattispecie sono da includere nel tetto di spesa previsto dall’art. 9 c. 2 bis del D.L. 78/2010 come da delibera SS.RR Corte dei Conti 51/2011 del 04.10.2011 che ha escluso dal computo del trattamento economico accessorio solo le prestazioni di progettazione interna e le prestazioni professionali dell’avvocatura interna.

 

La Corte, poi, ha statuito, richiamando sempre la delibera SS.RR n. 51/2011,  che la finalità della norma dell’art. 9 c. 2 bis è quella di porre un limite alla crescita della spesa del personale e in particolare dei fondi della contrattazione integrativa, anche in presenza di risorse aggiuntive e a prescindere dalla loro provenienza, abbandonando  il precedente orientamento (Sez. Autonomie 2009) e Sez. Veneto 57/2010, che prevedeva l’esclusione del suddetto tetto dai compensi pagati con fondi che si autoalimentano con  frutti dell’attività svolta dai dipendenti.

 

La nuova linea di tendenza più restrittiva esclude l’attività di polizia municipale richiamando l’antica distinzione tra funzioni (esplicazione di pubbliche potestà tendenzialmente riservate a organi e uffici istituzionali) e servizi (consistenti in attività di ordine tecnico o materiale rese da professionisti esterni all’amministrazione.

Quindi, osserva l’organo di controllo che le spese per progetti per la P.L. non costituiscono eccezioni al principio sancito dall’art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010 convertito  nella legge 122/2010 che afferma “ che a decorrere dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di tutte le amministrazioni pubbliche, non può superare l’importo dell’anno 2010 ed è comunque ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.

 

La Sezione passa, poi, a esaminare il secondo quesito relativo all’utilizzo dei fondi previsti dall’art. 208 c. 5 bis finalizzata ad assunzioni stagionali, precisando che il D.L. 30.05.2010 n. 78 ha introdotto un ulteriore limite anche per i comuni con meno di 5000 abitanti, consistente nel rispetto, a decorrere dall’anno 2011, di un rapporto tra spese del personale e spese correnti pari al 40%, prevedendo per gli enti in regola con tale obbligo la possibilità di assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente  alle cessazioni dell’anno precedente.

Inoltre, l’art. 4 c. 103 della legge 12.11.2011 n. 183 (legge stabilità 2012), ha precisato che il suddetto limite vada riferito solo alle assunzioni a tempo indeterminato mentre l’art. 28 c. 11 quater del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214 del 22.12.2011(decreto SalvaItalia) ha elevato il rapporto tra spese del personale e spese correnti dal 40% al 50%.

 

In definitiva, la Corte conclude che è possibile per gli enti locali procedere ad assunzioni stagionali, senza tenere conto del limite del 20% succitato, con i proventi dell’art. 208 c. 5bis, rispettando l’art. 4 comma 103 della Legge di stabilità che ha modificato gli artt. 28 c. 1 e 2 del D.L.78/2010 (50% delle stesse spese sostenute nel 2009) e inoltre, il patto di stabilità interno tra Stato e enti locali e il rapporto del 50% da spesa per il personale e spesa corrente.

 

C’è da precisare però che le suddette assunzioni saranno possibili solo per gli enti che avranno previsto tali immissioni di personale nella propria programmazione triennale di personale ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1998, n. 449 e dell’art. 6 c. 4 del D.Lgs n.165/2001 (Testo unico sul Pubblico impiego).