Pagamento delle sanzioni brevi manu: utilizzo del contante oltre i 1000 euro (M. Massavelli)

23 Aprile 2013
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Con l’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come modificato dall’articolo 12, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214,  il Legislatore italiano ha imposto che:
E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, e’ complessivamente pari o superiore a 1.000 euro (la norma originaria imponeva il limite di 5.000 euro, n.d.r.)”.
Tale norma, interessa, ovviamente, anche la materia del codice della strada, relativamente al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate in caso di accertamento delle violazioni previste dal citato codice (ed anche tutte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle altre disposizioni normative)…

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