Fondi art. 208 C.d.s. e spesa del personale – di Maurizio Marchi

26 Settembre 2014
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Il problema è noto: le somme eventualmente stanziate dall’ente e destinate a forme di previdenza integrativa per il personale di Polizia municipale come sono da considerare?
1) all’interno del complesso delle spese di personale assoggettate al limite generale previsto dal comma 557 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 
2) “spesa di personale” ai fini del calcolo dell’incidenza percentuale sul totale delle spese correnti nell’applicazione del comma 7 dell’art. 76 del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni; 
3) assoggettabili ai vincoli posti alle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale dai commi 1 e 2-bis dell’art. 9 del decreto-legge e successive modificazioni e integrazioni.
 
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia Romagna sospende la pronuncia e rimette gli atti al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza. In particolare per accertare se la quota di proventi ex articolo 208 cds destinati a forme di previdenza complementare concorrano al superamento o meno del tetto massimo di spesa del personale.