Applicazione del sequestro del veicolo successivamente alla commissione della violazione – accertamenti d’ufficio (seconda e ultima parte)- a cura di G. Carmagnini

10 Febbraio 2015
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
….(segue)

2) Accertamento d’ufficio – notifica del verbale fuori dal territorio comunale – veicolo fuori territorio comunale

Nel verbale redatto d’ufficio, da notificare, si indicherà la sanzione accessoria della confisca e la disposizione del sequestro all’atto della notifica, ovvero del fermo amministrativo del veicolo. Il verbale sarà notificato per posta, almeno nel primo tentativo di notificazione. Ricevuta la prova del perfezionamento della notifica, anche nelle forme di legale conoscenza (per deposito) si invierà all’organo di polizia stradale competente per territorio (desunto dal luogo di residenza dell’intestatario del veicolo, dove si presuppone stazioni abitualmente il veicolo) la richiesta di rintraccio e la delega per l’applicazione del sequestro o del fermo amministrativo del veicolo, che in entrambi i casi sarà affidato direttamente al custode/intestatario o altra persona da questi delegata (nel caso in cui l’intestatario non potesse assumere la custodia del veicolo), salvo si tratti di ciclomotori e motocicli per i quali deve essere applicato l’articolo 213, comma 2-quinquies. Per questo, oltre alla delega, andrà inviato il verbale di sequestro o di fermo amministrativo (si tratta dei modelli già in uso normalmente), compilato nelle parti di competenza e sottoscritto dall’agente o ufficiale della Polizia Municipale che procede, il verbale di apposizione dei sigilli e quello di delega alla rimozione dei medesimi (per il fermo). Copia della delega dovrà essere inviata per conoscenza alla Prefettura competente in base al luogo della violazione che ha dato seguito alla sanzione accessoria. L’organo di polizia stradale delegato, tramite un suo agente o ufficiale, provvederà a compilare le restanti parti del verbale e a sottoscrivere il medesimo atto a prova delle operazioni compiute e delle constatazioni effettuate, dopodiché restituirà l’atto, debitamente sottoscritto anche dal custode nominato, al Comando procedente, il quale notizieràla Prefetturacompetente, inviando copia del verbale di sequestro o trattenendo il verbale di fermo.

Nel caso di impossibilità a procedere, l’organo di polizia stradale delegato restituirà gli atti all’organo di polizia delegante, il quale darà notizia di tale circostanza alla Prefettura affinché provveda secondo la propria competenza, ovvero emetta tempestivo provvedimento di confisca del veicolo, dando incarico a un organo di polizia competente per territorio di provvedere alla notifica e all’applicazione del cartello di veicolo sottoposto a confisca.

 

3) Accertamento d’ufficio della violazione dell’articolo 193 – contestazione diretta in ufficio – veicolo nel territorio comunale

È questo il caso in cui a seguito della richiesta di presentazione dei documenti assicurativi l’intestatario del veicolo si presenta direttamente presso l’organo di polizia procedente, esibendo una documentazione dalla quale si evince che alla data nella quale è stato accertato che il veicolo era in circolazione (articolo 181, 180, comma 1, sinistro stradale nel quale non erano reperibili né il conducente né i documenti sul veicolo, etc.), questo era privo di copertura assicurativa.

Accade, spesso, che sia esibita una documentazione che attesta la successiva attivazione di una valida copertura assicurativa, senza che questo però possa avere effetto sull’applicazione dell’articolo 193 del codice della strada, salva la possibilità di accedere al beneficio della riduzione a un quarto della sanzione (con eventuale riduzione ulteriore del 30% per il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione) se l’attivazione è avvenuta entro i 15 giorni successivi al termine dell’articolo 1901 del codice civile.

Di fatto, sino all’estinzione dell’obbligazione nella misura del minimo edittale, anche ridotto del 30%, ovvero del minimo edittale ridotto a un quarto, o del minimo edittale ridotto a un quarto e ulteriormente ridotto del 30%, il veicolo è passibile di confisca e quindi deve essere sottoposto a sequestro perché, ove non sia stata interamente estinta l’obbligazione in una delle misure predette, il verbale diventa titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale, oltre eventuali spese e il veicolo è sottoposto a confisca, per cui, anche se la confisca è legittima pur in assenza del sequestro, la misura cautelare serve ad assicurare il bene per l’applicazione della misura ablativa.

 

Continua a leggere

 

Vedi anche:
Applicazione del sequestro del veicolo (o del fermo) successivamente alla commissione della violazione – accertamenti d’ufficio (G. Carmagnini) – Prima parte