I Piani anticorruzione e la sfida della rotazione del personale – a cura di P. Canaparo

17 Marzo 2015
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Lo scorso fine gennaio è scaduto il termine per l’adozione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, del Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017 (la pianificazione c.d. a scorrimento prevede l’approvazione del piano entro il 31 gennaio di ciascun anno con una proiezione necessariamente triennale). Si tratta del secondo anno per l’adempimento e l’elemento di novità rispetto all’anno precedente è che la mancata adozione del Piano, così come del programma triennale di trasparenza (che di norma è parte del piano anticorruzione) e del codice di comportamento, comporta ora – ex articolo 19, comma 5, del d.l. 90/2014 – l’applicazione di una sanzione amministrativa da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000. Per quanto riguarda la quantificazione specifica, il regolamento approvato il 9 settembre 2014 dall’ANAC sull’esercizio del richiamato potere sanzionatorio stabilisce che l’importo è da rapportare alla gravità dell’infrazione,  alla rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa e al grado di esposizione dell’amministrazione, al rischio di corruzione, alla contestuale omissione di più provvedimenti obbligatori, all’eventuale reiterazione di comportamenti analoghi e, infine, all’ opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze dell’infrazione.

Il richiamato regolamento ha peraltro adottato una nozione di “omessa adozione” alquanto estesa, in quanto comprensiva non solo della mancata adozione della delibera, ma anche dell’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione o di adempimento degli obblighi di pubblicità o di codice di comportamento e che riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti di altre amministrazioni, ma sia privo di misure specifiche rapportate alle esigenze dell’amministrazione interessata, nonché sia privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti. Ciò comporta il riconoscimento di un potere di valutazione del merito del piano da parte dell’ANAC e delle scelte organizzative adottate per contrastare  la diffusività e la pervasività dei fenomeni di corruttela. Si apre quindi ora una fase di monitoraggio delle misure adottate nei piani che interesserà, tra l’altro, la efficace definizione di meccanismi di rotazione dei dipendenti anche alla luce dei recenti indirizzi impartiti dall’ANAC nella delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, con cui l’ANAC ha fornito le proprie valutazioni  sui provvedimenti in materia di rotazione del personale all’interno del Corpo di Polizia di Roma Capitale.

Continua a leggere