Approvato dal Senato il 10 giugno 2015, con alcuni emendamenti, il disegno di legge sull’omicidio stradale. Il testo emendato passa ora all’esame della Camera. Breve commento (G. Carmagnini – Parte I).

12 Giugno 2015
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Omicidio stradale – In verità, se la norma intende punire più gravemente l’omicidio stradale determinato dalla guida in stato di ebbrezza grave (alcolemia superiore a 1,5 g/l) o sotto l’effetto di stupefacenti, occorre chiedersi perché il nuovo articolo riguardi solo la guida dei veicoli a motore, tenuto conto che gli effetti e le cause che possono determinare un sinistro riguardano anche il conducente del veicolo non a motore. La ratio la si può rinvenire nella figura del dolo eventuale, tenuto conto che l’atteggiamento di chi si mette alla guida di un veicolo a motore in condizioni di grave ottundimento è sicuramente più grave di chi si pone alla guida di un veicolo non a motore, proprio per la diversa previsione del rischio. Comunque la pena è della reclusione da8 a 12 anni, pena che si applica anche per il conducente che cagiona per colpa la morte di una persona guidando in stato di ebbrezza media (alcolemia superiore a 0,8 g/l, ma non superiore a 1,5 g/l) veicoli per trasporto di cose o di persone in conto di terzi (taxi, NCC, trasporti di piazza di cose di linea di persone o cose, di cose in CT), ovvero anche di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati. Da7 a 10 anni è invece la pena per la guida in stato di ebbrezza media e cagiona la morte per colpa di una persona conducendo un veicolo diverso da quelli appena descritti, pena che si applica anche al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona.

Qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma con il massimo di anni diciotto.

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