Proroga delle indagini. Per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, e 590-bis del codice penale il pubblico ministero può richiedere per una sola volta la proroga delle indagini, ove ricorrano circostanze eccezionali che giustifichino tale esigenza. Le modalità della richiesta continuano ad essere disciplinate dall’articolo 406 del codice di procedura penale.
Rinvio a giudizio e decreto che dispone il rinvio a giudizio. Per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a 60 giorni.
Citazione a giudizio diretta. Per le lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell’articolo 590-bis del codice penale il pubblico ministero eserciterà l’azione penale con la citazione diretta a giudizio.
Per i reati previsti dall’articolo 590, terzo comma e dall’articolo 590-bis del codice penale il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari; la data di comparizione è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.