La controversa circolare della Prefettura di Avellino che dispone di non ritirare più le patenti in caso di guida in stato di ebbrezza media, abdicando alla giurisprudenza locale. Ma la questione non è nuova. Come stanno le cose? G. Carmagnini

27 Luglio 2015
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È balzata agli onori della cronaca questa circolare del Prefetto di Avellino, criticata anche su ASAPS, con la quale sono state impartite disposizioni agli organi di polizia della provincia circa l’opportunità di non ritirare la patente di guida ai conducenti il stato di ebbrezza media, visto che la giurisprudenza locale, di prime cure e di appello, si è orientata per l’illegittimità del provvedimento si sospensione applicato dal prefetto ai sensi dell’articolo 223, comma 1, del codice della strada.

Sicuramente la circolare appare come una resa di fronte alla magistratura non togata e togata e per questo desta meraviglia tanto da essere definita come frutto di un colpo di sole, ma forse si dimentica che il problema affonda le radici nel passato e che tutto nasce da quello che a suo tempo ho (non troppo) sommessamente bollato come un errore della Cassazione.

Infatti, la questione non è affatto nuova a chi scrive, in quanto durante una giornata di studio tenuta, se non erro, 6 o 7 anni fa a Savona, davanti ai colleghi, ai rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati, il Viceprefetto della provincia ligure espresse dubbi sull’obbligatorietà di disporre la sospensione della patente per le ipotesi di ebbrezza diversa da quella caratterizzata da una alcolemia superiore a 1,5 g/l (all’epoca anche l’ebbrezza lieve costituiva reato, per cui il dubbio interpretativo riguardava anche tale ipotesi di illecito); neanche a dirlo i legali presenti appoggiavano la tesi del funzionario, mentre i colleghi erano nettamente contrari. In quella occasioni cercai di far comprendere quella che secondo me era la corretta interpretazione della norme e quale era il vulnus della tesi contraria.

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