INTESTAZIONE TEMPORANEA VEICOLI – Articolo 94, comma 4 bis – intestazione temporanea dei veicoli in locazione senza conducente – operative dal 2 novembre le disposizioni attuative  – le istruzioni del Ministero dell’interno (G. Carmagnini)

18 Novembre 2015
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Il Ministero dell’interno ha emanato la circolare Prot. n. 300/A/7839/15/106/16 del  13 novembre 2015, che fa seguito alla Circolare del 2/3/2015, prot.300/A/1479/15/106/16con la quale aveva impartito disposizioni affinché gli organi di polizia stradale si astenessero dal contestare le violazioni dell’articolo 94 comma 4 bis del codice della strada nei confronti dei veicoli locati senza conducente (ex art. 84 C.d.S.) per un periodo superiore a 30, in attesa dell’esito dei giudizi amministrativi che avevano sospeso l’applicazione della norma in parola limitatamente a tale caso.

Come rappresentato con Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29/10/2015 prot.25018, è stata definitivamente sciolta ogni riserva circa la necessità di procedere all’annotazione della stipula dei predetti contratti di locazione; pertanto, a decorrere dal 2 novembre 2015 sono completamente operative le procedure di annotazione della locazione di veicoli di durata superiore a 30 giorni e da tale data si deve quindi ritenere effettivo tale obbligo.

Pertanto, solo per i contratti di locazione senza conducente di durata a superiore a 30 giorni, stipulati dal 2 novembre 2015, troverà applicazione la sanzione di cui alla citata norma, mentre i contratti precedentemente stipulati saranno oggetto di sanzione solo in caso di mancata annotazione a seguito di rinnovazione della locazione successiva alla data indicata.

Il Ministero conferma, tra l’altro, che le violazioni indicate devono essere contestate solo al locatario e non anche nei confronti del conducente del veicolo, se persona diversa dal contraente.
Resta per il momento preclusa l’applicazione dell’obbligo (e quindi delle sanzioni) a carico dei veicoli commerciali pesanti o che effettuano trasporto di persone o cose in conto terzi.

Inoltre, ricordando che l’annotazione non è riportata sulla carta di circolazione del veicolo, come invece previsto negli altri casi, ma sarà effettuata solo nell’archivio veicoli del DTT, servendosi del quale deve essere effettuato il controllo, in occasione della contestazione della violazione per i veicoli in locazione non deve essere effettuato il ritiro della carta di circolazione.

Infine, anche se non ricordato nella nota del Ministero, siccome l’obbligo dell’annotazione ha decorrenza per i contratti stipulati dal 2 novembre u.s., si rammenta che il termine per provvedere è stabilito in 30 dalla stipula del contratto, per cui i primi casi di violazione potranno essere accertati solo dal 3 dicembre 2015.

G. Carmagnini