PATENTE DI GUIDA
Il divieto triennale di conseguire la patente ex art. 219 c.d.s. (R. Pullara)

26 Gennaio 2016
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Come noto, la Legge n. 120 emanata nel corso dell’anno 2010 ha introdotto svariate novità legislative all’interno del Codice della Strada con la finalità di più gravemente ed incisivamente reprimere taluni comportamenti ritenuti piuttosto pericolosi nell’ottica di tutela della pubblica incolumità.
Tra le tante, vogliamo in questo sede soffermarci sulla disposizione inserita al comma 3-ter dell’art. 219 C.d.S., secondo la quale “Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato”. In virtù di tale innovazione normativa, il nuovo documento di guida non potrà essere rilasciato prima del decorso del triennio dalla data di accertamento del reato (1).
Proprio quest’ultima locuzione ha quasi subito generato taluni dubbi applicativi legati alla corretta interpretazione letterale del testo usato dal legislatore; si discute, in particolare, dell’individuazione del momento esatto dal quale far decorrere il triennio necessario per il conseguimento della nuova patente di guida. Possiamo subito precisare che, analizzando i pronunciamenti della giurisprudenza e le dispute dottrinali in materia, appaiono emergere in merito due contrapposti orientamenti: secondo il primo, tale termine decorre dalla data in cui il fatto è stato commesso mentre l’altro indirizzo ritiene che occorra piuttosto far riferimento alla data del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna.
L’analisi non può non cominciare se non citando la famosa (nonché assai controversa) circolare n. 15040 del 07.07.2014 emanata dal Ministero dei Trasporti ove viene riportato il contenuto di uno specifico parere fornito nella materia de qua dal Ministero dell’Interno (2); afferma ivi il Viminale che “la data di accertamento del reato, da cui decorre il triennio per poter riottenere il titolo abilitativo alla guida, va intesa con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza penale e non già con riferimento al momento in cui l’organo accertatore contesta l’infrazione. Tale momento, invero, segna il mero avvio della fase processuale, il cui esito sarà determinato dalla pronuncia del giudice penale e dal successivo passaggio in giudicato della stessa”. Il Ministero dei Trasporti recepisce tali indicazioni e in conseguenza invita i propri uffici periferici ad attenersi a siffatte prescrizioni in sede di richiesta di ammissione alla procedura per il conseguimento del nuovo titolo di guida.

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